La Corte di Cassazione con la sentenza 10 gennaio 2014 n. 359 ha stabilito che, anche dopo la riforma dell’articolo 155 quinquies del codice civile,
avvenuta nel 2006, il genitore è ancora legittimato a chiedere all’ex coniuge l’assegno
per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente, che il giudice, se
ritiene, potrà disporre anche nelle sue mani.
Si rammenta che l'articolo in questione dispone che "il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli
maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno
periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato
direttamente all'avente diritto".
Dalla lettera della norma potrebbe sembrare che la legge stabilisca un diritto esclusivo alla percezione dell’assegno da parte del figlio.
Al contrario, secondo la succitata sentenza, “l’art. 155 quinquies, primo comma, seconda parte, c.c. si sarebbe limitato a
dettare, in seno ai giudizi di separazione e divorzio, delle mere norme
regolanti il momento attuativo dell’obbligo di corresponsione dell’assegno,
prevedendo il versamento nelle mani direttamente del figlio maggiorenne, ovvero
del genitore convivente laddove ravvisato opportuno dal giudice".
E' vero che l'art. 155-quinquies c.c. propende per il versamento del
mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, ma è norma derogabile dal
giudice. Pertanto, tale norma, lungi
dall’escludere il diritto iure proprio del genitore convivente con figli
maggiorenni non autosufficienti alla percezione dell’assegno di contribuzione al
loro mantenimento, si limiterebbe a dettare in seno ai giudizi di separazione e
divorzio, delle modalità riguardanti il suo profilo attuativo.
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