lunedì 13 gennaio 2014

ASSEGNO DI MANTENIMENTO AL FIGLIO MAGGIORENNE NON AUTOSUFFICIENTE: ANCHE IL GENITORE CONVIVENTE E' LEGITTIMATO AD OTTENERE IL PAGAMENTO IN MANI PROPRIE

La Corte di Cassazione con la sentenza 10 gennaio 2014 n. 359 ha stabilito che, anche dopo la riforma dell’articolo 155 quinquies del codice civile, avvenuta nel 2006, il genitore è ancora legittimato a chiedere all’ex coniuge l’assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente, che il giudice, se ritiene, potrà disporre anche nelle sue mani. 
Si rammenta che l'articolo in questione dispone che "il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto".
Dalla lettera della norma potrebbe sembrare che la legge stabilisca un diritto esclusivo alla percezione dell’assegno da parte del figlio.
Al contrario, secondo la succitata sentenza, “l’art. 155 quinquies, primo comma, seconda parte, c.c. si sarebbe limitato a dettare, in seno ai giudizi di separazione e divorzio, delle mere norme regolanti il momento attuativo dell’obbligo di corresponsione dell’assegno, prevedendo il versamento nelle mani direttamente del figlio maggiorenne, ovvero del genitore convivente laddove ravvisato opportuno dal giudice".
E' vero che l'art. 155-quinquies c.c. propende per il versamento del mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, ma è norma derogabile dal giudice. Pertanto, tale norma, lungi dall’escludere il diritto iure proprio del genitore convivente con figli maggiorenni non autosufficienti alla percezione dell’assegno di contribuzione al loro mantenimento, si limiterebbe a dettare in seno ai giudizi di separazione e divorzio, delle modalità riguardanti il suo profilo attuativo.

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