lunedì 7 gennaio 2013

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

La Corte di cassazione con la sentenza 71/2013 ha analizzato la norma introdotta con la legge n. 120 del 2010, secondo la quale, nella disciplina sanzionatoria dei reati in materia di circolazione stradale, salvo che ricorra l’aggravante dell’incidente stradale, per la guida sotto influenza dell’alcool e per la guida in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti, può essere applicata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.


Il lavoro di pubblica utilità, consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato. La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato.


Gli articoli 186 comma 9-bis e 187 comma 8-bis del d.lgs.285/1992, nuovo codice della strada, come modificati, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza può essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 d.lgs.274/2000, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.


La Suprema Corte ha spiegato che la pena detentiva comminata per la guida in stato di ebbrezza può essere sostituita con un’ammenda che a sua volta può essere sostituita dal lavoro di pubblica utilità. La Corte di cassazione ha  così rigettato il ricorso del procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia secondo cui la sostituzione con lavoro di pubblica utilità deve avere ad oggetto una pena vera e propria e non già un’ulteriore sanzione sostitutiva. Secondo la Corte, “la norma non prevede alcun divieto di applicare la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, dopo aver già sostituito, ai sensi dell’articolo 53 legge 689/1981, la pena detentiva inflitta”. E “trattandosi di disposizione più favorevole non sono autorizzate interpretazioni restrittive”.


Infine, la Cassazione ha fatto una importante precisazione: la norma non richiede la domanda dell’imputato, prevedendosi unicamente la sua non opposizione.

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