venerdì 23 novembre 2012

SINISTRO STRADALE: CONCORSO DI COLPA SE LA VITTIMA NON INDOSSAVA LE CINTURE DI SICUREZZA

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 42492/2012 del 31 ottobre 2012 ha stabilito che sussite concorso di colpa del danneggiato allorquando sia provato che quest'ultimo, vittima di un sinistro mortale a causa della manovra pericolosa di un altro automobilista, non indossasse le cinture di sicurezza al momento dell'incidente.



La Corte di Cassazione ha ritenuto, da un lato, che la circostanza del mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza obbligatori non possa giustificare, di per sè, l'esonero dalla responsabilità dell'imputato nel caso in cui tanto la colpa, quanto il nesso di causalità possano ritenersi provati. Tuttavia, il comportamento negligente della vittima del reato (nella fattispecie quello di non aver allacciato la cintura di sicurezza) costituisce una concausa che, in quanto tale, contribuisce alla realizzazione dell'evento nei termini in cui si è verificato e con le conseguenze che lo stesso ha prodotto ma, non potendo considerarsi causa diretta ed esclusiva dello stesso, non può assumere rilevanza ai fini dell'esclusione della responsabilità. D'altro canto, sostengono i giudici di legittimità, il mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte della persona offesa, ove rigorosamente accertato, non può non riversare le sue conseguenze in capo a quest'ultima sotto il profilo di una diminuzione del risarcimento accordatole. 
La sentenza é molto importante dal punto di vista penalistico perché nel caso in cui sia derivata la morte di qualcuno a causa della propria imprudenza, negligenza o imperizia alla guida verrà certamente emessa una sentenza di condanna per omicidio colposo ma la pena potrà essere diminuita.


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