giovedì 2 febbraio 2012

QUANDO IL DATORE DI LAVORO COMMETTE IL REATO DI ESTORSIONE

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4290 dell'1 febbraio 2012 ha ribadito che "integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia larvata del licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi".


Nel caso trattato dalla Suprema Corte, i lavoratori erano stati assunti venendo costretti ad accettare condizioni di pagamento inferiori rispetto a quelle contrattuali, sebbene formalmente tutto risultasse in regola: infatti, la retribuzione, formalmente corrispondente a quella dei contratti collettivi, veniva corrisposta mediante assegno ma i lavoratori dovevano restituire in contanti la "differenza" al datore di lavoro; ed ai lavoratori che rifiutavano tali condizioni veniva minacciato il licenziamento.

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