martedì 3 gennaio 2012

I GENITORI CHE INTENDONO ADOTTARE UN MINORE NON DEVONO AVERE PRECLUSIONI CIRCA LE CARATTERISTICHE DEL MINORE STRANIERO

La Cassazione, con sentenza n. 29424 depositata il 28 dicembre 2011, ha rigettato il ricorso avanzato da una coppia di coniugi avverso la decisione con cui la Corte d'appello di Bologna aveva confermato il provvedimento di rigetto della domanda di idoneità all'adozione internazionale dai medesimi proposta in considerazione delle preclusioni manifestate dai due sulle possibili caratteristiche di un ipotetico minore straniero da adottare.


La Corte di appello aveva fondato la sua decisione sulle preclusioni, manifestate dai coniugi ed emerse dal verbale della loro audizione davanti al tribunale per i minorenni, sulle possibili caratteristiche di un ipotetico minore straniero adottando: no a religione di origine diversa da quella cattolica; no a bambini figli di pazienti psichiatrici; no ad un bambino di origine rom per le difficoltà di carattere che renderebbero difficile imporsi ed assumere posizioni diverse, perplessità rispetto ad un bambino di colore. Aveva ritenuto in particolare che tali preclusioni denotassero un atteggiamento spaventato e difensivo dei coniugi di fronte a incognite che nella adozione sono possibili se non altamente probabili e che invece non possono sussistere affinché possa esservi quella accettazione totale e senza riserve che è il presupposto necessario per un buon incontro adottivo.

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