mercoledì 15 aprile 2009

CARTA DEI DIRITTI DEL PASSEGGERO

Da Marzo 2009 e' in circolazione la nuova CARTA DEI DIRITTI DEL PASSEGGERO, sesta edizione, realizzata dall'ENAC come guida e "riassunto" aggiornato di tutte le normative italiane ed europee esistenti sull'argomento. Gli argomenti trattati sono diversi, dalle regole sull'overbooking (negato imbarco) e sul ritardo/annullamento dei voli, fino alle disposizioni inerenti il bagaglio (danneggiamento, ritardo consegna, perdita). Questa edizione della carta si occupa anche degli utenti diversamente abili o a ridotta mobilita' e del trasporto liquidi a bordo.
Si tratta ovviamente di norme a cui devono attenersi le compagnie aeree che, in ogni caso, regolano il viaggio con propri contratti e possono quindi prevedere condizioni diverse, piu' favorevoli.


Essendo la Carta molto dettagliata e lunga, evidenzio di seguito solo alcuni aspetti da essa trattati, rimandando a ciascuno la lettura integrale.



IL BIGLIETTO AEREO
L'acquisto del biglietto o della prenotazione (che puo' avenire direttamente presso le filiali della compagnia aerea, presso le agenzie di viaggio, via Internet, etc.), rappresenta l'atto con il quale si perfeziona uno specifico contratto di volo.
Il potenziale passeggero deve essere messo a conoscenza, preventivamente, del contenuto di tale contratto (detto CGT, contratto generale di trasporto) e deve essergli consegnata, all'atto dell'eventuale acquisto, una ricevuta di viaggio (itinerary receipt).
 Le informazioni che devono essere date all'atto dell'acquisto sono:
- la compagnia aerea che effettuera' il volo;
- l’orario del volo;
- il tipo di aeromobile;
- le tariffe ed eventuali condizioni restrittive ad esse collegate;
- il codice di prenotazione (PNR - Passenger Name Record);
- limiti di responsabilita' della compagnia aerea in caso di decesso o lesione dei passeggeri;
- limiti di responsabilita'in caso di danno, distruzione o smarrimento del bagaglio.


VOLI IN RITARDO, ANNULLATI O NEGATI (OVERBOOKING)
Le tutele comunitarie riguardano:
- ritardo prolungato del volo: la partenza dell'aereo e' ritardata rispetto all'orario previsto;
- cancellazione del volo: il volo non parte;
- negato imbarco (overbooking): il passeggero non viene imbarcato a causa dell'eccessivo numero di prenotazioni.
Esse si applicano a tutti i voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario nonche' ai voli -effettuati da una compagnia comunitaria- in partenza da un Paese extracomunitario con destinazione un aeroporto comunitario.


NEGATO IMBARCO (OVERBOOKING)
E' il classico caso in cui le prenotazioni per il volo sono eccessive rispetto ai posti disponibili.
In questo caso la compagnia deve, per prima cosa, fare un appello ai volontari per verificare se vi siano persone disposte a cedere il proprio posto dietro concessione di benefici da concordare. 
Se non ci sono volontari, il passeggero a cui viene negato l'imbarco ha diritto a:
* Rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non usufruita oppure, in alternativa, ad un nuovo volo (riprotezione) con partenza il prima possibile o in data successiva piu' conveniente per il passeggero, a condizioni comparabili.
* Assistenza, ovvero:
- pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa;
- adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o piu' pernottamenti;
- trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.
(l'assistenza va data in precedenza alle persone con mobilita' ridotta e ai loro eventuali accompagnatori nonche' ai bambini non accompagnati).
* Compensazione pecuniaria di:
- euro 250 per i voli, intracomunitari o internazionali, inferiori o pari a 1.500 Km;
- euro 400 per i voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per quelli internazionali tra i 1.500 e i 3.500 km;
- euro 600 per i voli internazionali superiori a 3.500 km.
Se al passeggero viene offerta la possibilita' di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi -rispetto al volo prenotato- rispettivamente le due, le tre o le quattro ore, la compagnia puo' ridurre queste compensazioni del 50%.
La compensazione va pagata in contanti, con assegno bancario o con bonifico oppure, in accordo col passeggero, con buoni viaggio e/o altri servizi.
Ovviamente il pagamento della compensazione non impedisce al viaggiatore di avanzare una richiesta di rimborso del danno ulteriore, soggettivo, subito a causa del disservizio.

CANCELLAZIONE DEL VOLO
In questi casi il passeggero ha diritto a:
* Rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non usufruita oppure, in alternativa, ad un nuovo volo (riprotezione) con partenza il prima possibile o in data successiva piu' conveniente per il passeggero, a condizioni comparabili.
* Assistenza, ovvero:
- pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa;
- adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o piu' pernottamenti;
- trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.
(l'assistenza va data in precedenza alle persone con mobilita' ridotta e ai loro eventuali accompagnatori nonche' ai bambini non accompagnati).
* In alcuni casi (vedi sotto le esclusioni) anche alla compensazione pecuniaria
- euro 250 per i voli, intracomunitari o internazionali, inferiori o pari a 1.500 Km;
- euro 400 per i voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per quelli inernazionali tra i 1.500 e i 3.500 km;
- euro 600 per i voli internazionali superiori a 3.500 km.
Se al passeggero viene offerta la possibilita' di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi -rispetto al volo prenotato- rispettivamente le due, le tre o le quattro ore, la compagnia puo' ridurre
queste compensazioni del 50%.
La compensazione va pagata in contanti, con assegno bancario o con bonifico oppure, in accordo col passeggero, con buoni viaggio e/o altri servizi.
* La compensazione pecuniaria non e' dovuta nei casi in cui:
- la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali (es. avverse condizioni meteorologiche, allarmi per la sicurezza, scioperi, etc.);
- il passeggero sia stato informato della cancellazione:
a) con almeno due settimane di preavviso;
b) nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non piu' di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto;
c) meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non piu' di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto.
Ovviamente il pagamento della compensazione non impedisce al viaggiatore di avanzare una richiesta di rimborso del danno ulteriore, soggettivo, subito a causa del disservizio.


RITARDO PROLUNGATO DEL VOLO
E' dovuta assistenza in questi casi:
- ritardo di almeno due ore di voli intracomunitari o internazionali inferiori o pari a 1.500 km;
- ritardo di almeno tre ore di voli intracomunitari superiori a 1.500 km e di voli internazionali tra 1.500 e 3.500 km;
- ritardo di almeno quattro ore di voli internazionali superiori a 3.500 km.
 L'assistenza consiste in:
- pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa;
- adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o piu' pernottamenti;
- trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail. (l'assistenza va data in precedenza alle persone con mobilita' ridotta e ai loro eventuali accompagnatori nonche' ai bambini non accompagnati).
Se il ritardo e' di almeno cinque ore il passeggero ha la possibilita' di rinunciare al volo e di ottenere il rimborso del biglietto per la parte di viaggio non utilizzata, senza applicazione di penali.

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