venerdì 23 gennaio 2009

SIGARETTE LIGHT: PUBBLICITA' INGANNEVOLE

In tema di pubblicità ingannevole, la Corte di Cassazione, con la sentenza 15 gennaio 2009, n. 794, ha stabilito che l'apposizione, sulla confezione di un prodotto, di un messaggio pubblicitario considerato ingannevole (nella specie il segno descrittivo "LIGHT" sul pacchetto di sigarette) può essere considerato come fatto produttivo di danno ingiusto (si ricordi, al riguardo, l'art. 2043 c.c.: qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno), obbligando colui che l'ha commesso al risarcimento del danno, indipendentemente dall'esistenza di una specifica disposizione o di un provvedimento che vieti l'espressione impiegata.


Ciò non vuol dire che un consumatore, il quale lamenti di aver subìto un danno per effetto di una pubblicità ingannevole ed agisca, ex art. 2043 c.c., per il relativo risarcimento, assolva al suo onere probatorio dimostrando la sola ingannevolezza del messaggio. Egli è tenuto, comunque, a provere l'esistenza del danno, il nesso di causalità tra pubblicità e danno, nonchè (almeno) la colpa di chi ha diffuso la pubblicità, concretandosi essa nella prevedibilità che dalla diffusione di un determinato messaggio sarebbero derivate le menzionate conseguenze dannose.


Quanto alle sigarette "light" non è assolutamente vero che esse facciano meno male rispetto a quelle normali: esse, infatti, contengono, le stesse sostanze dannose del tabacco normale mentre sono solo ridotti i livelli di nicotina e catrami. Tuttavia, dato che la nicotina dà dipendenza, i fumatori, per compensare i bassi livelli di nicotina di queste sigarette, fumano più spesso o inalano con più intensità. Di conseguenza, aumenta l'ingestione di altre sostanze tossiche e alla fine la quantità di nicotina assunta è la stessa di quella assunta fumando sigarette normali.

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