mercoledì 12 novembre 2008

VALIDITA' DEL TESTAMENTO OLOGRAFO

Argomento interessante quello trattato nella recente sentenza che segnalo in questa occasione. Si discute dei requisiti di validità del cosidetto testamento olografo (aggettivo di origine greca che significa scritto per intero, ossia scritto per intero di proprio pugno).


L'art. 602 c.c. dispone che "il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni".


Ebbene, la Corte di Cassazione con la sentenza N. 25845 del 27/10/2008 ha affermato che per la validità del testamento olografo si richiede (art. 602 c.c.) che esso sia scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, ma non occorre anche che la sottoscrizione avvenga contestualmente alla stesura dell'atto di ultima volontà, poiché nessuna norma ne impone la redazione in un unico contesto temporale, sicché il testatore, dopo aver redatto il documento, può completarlo successivamente con la propria sottoscrizione. Parimenti, nessun effetto invalidante può ricondursi all'eventualità che la sottoscrizione sia stata apposta dal testatore in epoca antecedente alla redazione delle disposizioni testamentarie, sempre che queste ultime precedano, nella scheda, la sottoscrizione medesima, perché solo in tal modo esse sono sicura espressione della volontà testamentaria.

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