lunedì 28 luglio 2008

DIRITTO D'AUTORE

Prendo spunto da una domada rivoltami da una lettrice per chiarire alcuni punti circa il diritto d'autore.


Innanzitutto, segnalo che la normativa fondamentale in materia è contenuta nella legge 633/1941.


Il diritto d'autore nasce al momento della creazione dell'opera, che il codice civile italiano identifica in una "particolare espressione del lavoro intellettuale" (art. 2576 c.c.). Dunque, è dall'atto creativo che, incondizionatamente, il diritto si origina; non vi è pertanto alcun obbligo di deposito (ad esempio, presso la SIAE), di registrazione o di pubblicazione dell'opera (a differenza del brevetto industriale e dei modelli e disegni di utilità che vanno registrati con efficacia costitutiva). Tuttavia, tali forme di pubblicazione costituiscono una manifesta e facilmente dimostrabile attribuzione della paternità (specie in caso di controversia).


Il diritto d'autore protegge le opere dell'ingegno che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, al cinema, alla fotografia; protegge, altresì, i programmi informatici.


Occorre che si tratti di opere di carattere creativo; ma l'apporto creativo può anche essere modesto; esso riguarda la forma espositiva, indipendentemente dalla novità del contenuto e può consistere anche in una particolare scelta e coordinamento del materiale: come in un'antologia di poesie; e così pure nella traduzione, nel compendio o in altre forme di rielaborazione di un'opera.


Tuttavia, la traduzione e ogni altra forma di rielaborazione di opera altrui costituisce una creazione distinta e tutelata ma richiede il consenso dell'autore dell'opera originaria, se questa non è ancora caduta in dominio pubblico.


L'autore ha la facoltà di sfruttare la propria opera in ogni forma e modo.


Il diritto d'autore riconosce al creatore di un'opera anche una serie di facoltà esclusive per impedire a terzi di sfruttare economicamente la propria opera. La legge riconosce in particolare le seguenti facoltà esclusive: pubblicazione, riproduzione, trascrizione, esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico, comunicazione al pubblico, ovvero diffusione tramite mezzi di diffusione a distanza (telegrafo, telefono, radiodiffusione, televisione e mezzi analoghi, tra cui il satellite, il cavo e la stessa internet), compresa la sua messa a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento scelti individualmente (le cosiddette fruizioni on demand), distribuzione, traduzione e/o elaborazione, vendita, noleggio e prestito.


Accanto al diritto di esclusiva, che ha carattere patrimoniale, stanno i diritti morali dell'autore: in primo luogo quello di vedersi riconosciuta la paternità dell'opera. L'autore gode del diritto di rivendicare la paternità dell'opera, cioè di esserne pubblicamente indicato e riconosciuto come l'artefice e all'inverso, che non gli venga attribuita un'opera non sua o diversa da quella da lui creata. L'usurpazione della paternità dell'opera costituisce plagio, contro il quale il vero autore può difendersi ottenendo per via giudiziale la distruzione dell'opera dell'usurpatore, oltre al risarcimento dei danni (in caso di opera anonima o pseudonima l'autore può rivelarsi, se vuole, quando meglio crede) e di opporsi a qualsiasi modifica o ad ogni atto che possa pregiudicare il suo onore o la sua reputazione.

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