venerdì 27 giugno 2008

ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMA CHE SOSPENDE I PROCESSI PENALI PER LE ALTE CARICHE DELLO STATO

Sul sito del Governo italiano oggi compare il seguente testo:


"Il Consiglio ha poi approvato i seguenti provvedimenti:



su proposta del Ministro della giustizia, Angelino Alfano:


- un disegno di legge che sospende i processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato (specificatamente il Presidente della Repubblica, i Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei Ministri); con l’obiettivo di tutelare l’esigenza assoluta della continuità e regolarità dell’esercizio delle più alte funzioni pubbliche, il provvedimento rispetta il pieno bilanciamento delle garanzie costituzionali in materia penale, in coerenza con quanto delineato nella sentenza n. 24 del 2004 della Corte Costituzionale. Per conseguire il sereno svolgimento delle funzioni che fanno capo alle più alte cariche dello Stato, la sospensione opera anche per i fatti commessi anteriormente alla durata dell’incarico, è rinunciabile e non reiterabile, riguarda solo i processi e non anche le indagini preliminari, si applica ai reati extrafunzionali, non pregiudica gli effetti civili. Inoltre, in caso di sospensione del processo, il provvedimento prevede che sia sospeso anche il corso della prescrizione dei reati in esso contestati e che il giudice, qualora ne ricorrano i presupposti, possa acquisire le prove urgenti e non rinviabili".


Così, per rispolverare i miei ricordi sulla citata sentenza n. 24 del 2004 della Corte Costituzionale, decido di andare a rileggerla e trovo conferma del fatto che la stessa aveva dichiarato costituzionalmente illegittima la seguente norma: non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale; dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime (art. 1 commi 1 e 2 Legge 20 giugno 2003, n. 140).


Ora chiunque può trarre le proprie conclusioni.


Io mi permetto soltanto di sottolineare ancora una volta il dettato dell'art 3 della nostra Costituzione (posto a fondamento dalla stessa Corte Costituzionale per dichiarare costituzionalmente illegittima una norma che impedisca l'azione penale nei confronti delle alte cariche dello stato):


"tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.


È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

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