martedì 5 giugno 2012

L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO AUMENTA CON LA CRESCITA DEL FIGLIO

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8927/2012 ha confermato il precedente orientamento (sentenza 400/2010) secondo il quale le esigenze della prole aumentano con l’aumentare dell’età e, dunque, si può chiedere la revisione dell’importo dell’assegno di mantenimento senza fornire la prova del maggiore aggravio di spese.


Secondo la Suprema Corte, l'aumento delle esigenze del figlio è notoriamente legato alla sua crescita, anche in termini di bisogni alimentari, ed allo sviluppo della sua personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale: ciò non necessita di specifica dimostrazione.


Pertanto, risulta assolutamente legittima la revisione dell'assegno, pure in mancanza di evoluzioni migliorative delle condizioni patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione.

venerdì 1 giugno 2012

LA CASSAZIONE IN TEMA DI ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8773 dell'1 giugno 2012 ha affermato che la mancanza di un'intesa sessuale rappresenta una "giusta causa" per abbandonare il tetto coniugale: per questo, chi lascia il coniuge, non vivendo con lui un rapporto "sereno e appagante", non rischia di vedersi addebitata dal giudice la colpa della separazione. La Suprema Corte ha spiegato che, apparendo l'abbandono della casa familiare determinato da giusta causa, debitamente comprovata e consistente nella mancata realizzazione tra le parti di un'intesa sessuale serena ed appagante, non può sussistere la violazione di obbligo matrimoniale. Nel caso specifico, il ricorrente aveva sottolineato, tra l'altro, che le "problematiche sessuali" fossero riconducibili alla moglie, della quale rilevava una "grave indisponibilità e non recettività".