In data odierna il Parlamento italiano ha approvato il cosiddetto "divorzio breve". Per proporre la domanda volta allo scioglimento del matrimonio civile o alla cessazione dei suoi effetti civili, non sarà più necessario attendere il termine di tre anni decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del
tribunale nella procedura di separazione personale ma sarà sufficiente un termine inferiore, di soli 6 mesi qualora la separazione sia stata consensuale, oppure di un anno qualora la separazione sia stata giudiziale.
Avvocato Diego Colangelo - Via Donizetti n. 2, Carate Brianza (MB). Contatti: 0362900685 - 3402622893, colangelodiego@libero.it, diegoantonio.colangelo@monza.pecavvocati.it (iscritto nell'Albo degli avvocati di Monza - iscritto nell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori)
mercoledì 22 aprile 2015
venerdì 17 aprile 2015
LA FORMAZIONE DI UNA NUOVA "FAMIGLIA DI FATTO" DA PARTE DEL CONIUGE DIVORZIATO FA PERDERE DEFINITIVAMENTE IL DIRITTO ALL'ASSEGNO DIVORZILE
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6855/15 del 3 aprile 2015 ha affermato che la formazione di una nuova "famiglia di fatto" da parte del coniuge divorziato
determina la perdita definitiva dell'assegno divorzile.
Dunque, nei casi in cui uno dei due ex coniugi si sia rifatto una
famiglia, anche se è frutto di una convivenza di fatto e non di un secondo matrimonio, il diritto all’assegno di mantenimento decade in maniera definitiva.
La Cassazione supera quindi il precedente orientamento (Cassazione n. 17195/2011) secondo
il quale al sorgere di una nuova "famiglia di fatto" vi sarebbe una sorta di quiescenza del
diritto all'assegno, che potrebbe rivivere in caso di rottura della
convivenza tra i familiari di fatto. Infatti, secondo il precedente orientamento il subentrare di una famiglia
di fatto faceva cadere temporaneamente la necessità economica del mantenimento da parte dell’ex
coniuge; tuttavia, poichè si riteneva che la famiglia di fatto fosse una formazione sociale temporanea per definizione, allora anche la sospensione dell’assegno di
mantenimento doveva essere considerata temporanea e non definitiva, tantomeno automatica.
Ora la Suprema Corte va oltre ed afferma che laddove la nuova convivenza abbia connotati di stabilità e continuità (caratteristiche che debbono essere accertate da una pronuncia giurisdizionale), "costituendo un modello di vita in comune analogo a quello che di regola
caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio, la mera convivenza si trasforma in una vera e propria famiglia di fatto". Da ciò discende che il parametro dell'adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei due partner non può che venire meno di fronte all'esistenza di una vera e propria famiglia, ancorchè di fatto; si rescinde quindi ogni connessione con il tenore ed
il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale
e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile.
La Cassazione giunge a tali conclusioni osservando attentamente che "una famiglia di fatto,
espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole da parte del
coniuge, eventualmente potenziata dalla nascita di figli (ciò che dovrebbe
escludere ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge)
dovrebbe essere necessariamente caratterizzata dalla assunzione piena di un
rischio, in relazione alle vicende successive della famiglia di fatto,
mettendosi in conto la possibilità di una cessazione del rapporto tra conviventi
(ferma restando evidentemente la permanenza di ogni obbligo verso i
figli)".
Inoltre, i giudici di Piazza Cavour non possono evitare di considerare e di offrire tutela anche alla "condizione dell'ex coniuge che al termine della convivenza "si vorrebbe
nuovamente obbligato e che, invece, di fronte alla costituzione di una famiglia
di fatto tra il proprio coniuge e un altro partner, necessariamente stabile e
duratura, confiderebbe, all'evidenza, nell'esonero definitivo da ogni
obbligo".
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