giovedì 17 luglio 2008

DANNO AUTOCAGIONATOSI DALL'ALUNNO: RESPONSABILITA' CONTRATTUALE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

Una ricerca elaborata per una coppia di clienti diventa lo spunto per un interessante post.


Il tema è quello del danno procurato a se stesso da un alunno minorenne durante l'orario di svolgimento delle lezioni scolastiche.


Per molto tempo, allorquando un alunno minorenne si fosse procurato da solo una lesione, si è cercato di configurare la responsabilità degli insegnanti alla luce di quanto previsto dall'art. 2048 c.c. (responsabilità extracontrattuale), il quale stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza", prevedendo altresì che tali persone siano “liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. Tuttavia, la Corte ha sempre sottolineato che la presunzione di colpa ivi prevista opera soltanto ed esclusivamente riguardo ai danni prodotti dal minore ai terzi e non per i danni autocagionatosi. Fra l'altro occorre ricordare che, in questo caso, la responsabilità fa capo, nei confronti del terzo eventualmente danneggiato, all'amministrazione scolastica e non al docente o in genere al personale scolastico tenuto alla sorveglianza in base al profilo professionale ed alla concreta organizzazione del servizio.


La Corte di Cassazione (sez. un., 27 giugno 2002, n. 9346, un vero leading case) ha recentemente affermato che “nel caso di danno arrecato dall'allievo a sè stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non va ricondotta nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (art. 2048 c.c.), bensì in quello della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. Nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che -quanto all'istituto scolastico- l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che -quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico- tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola nè all'insegnante".


Tale pronuncia ha l'effetto di ritenere risarcibili non solo i danni procurati da un allievo ad un altro (tale effetto da sempre è stato ricompreso nell'ambito oggettivo della responsabilità ex art. 2048 c.c., come trasferimento al precettore dell'illecita condotta di un allievo a danno di un altro), bensì anche i danni autoprocurati da un allievo (danni altrimenti estranei all'ambito precettivo dell'art. 2048 c.c., non essendovi illecita condotta da trasferire), attraverso un diverso titolo di responsabilità (quella contrattuale, appunto).  In applicazione della citata pronuncia infatti la giurisprudenza di merito sta affermando che "per i danni alla persona subiti da un alunno di un istituto scolastico durante l'orario di permanenza all'interno dell'istituto stesso ed a causa di un atto di autolesionismo è chiamato a rispondere l'amministrazione non ai sensi dell'art. 2048 comma 2 c.c., norma applicabile esclusivamente ai danni riconducibili all'azione di altri alunni, bensì secondo i principi della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c., allorquando la custodia e la vigilanza siano state attuate in maniera inadeguata e negligente, tenuto conto dell'età dei soggetti da sorvegliare" (Tribunale Roma, 17 febbraio 2003).



Dunque, il minore, e per esso la sua famiglia, potrà agire per ottenere il risarcimento del danno subito sul semplice presupposto che lo stesso si sia verificato durante lo svolgimento del rapporto “contrattuale”.


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