La Camera dei deputati ha definitivamente approvato la
proposta di legge C. 4368, che modifica l'ordinamento penale, sia sostanziale che
processuale, nonché l'ordinamento penitenziario. Vediamo le principali novità introdotte.
Estinzione
del reato per riparazione
Viene
introdotto l’art. 162 bis c.p., il cui primo comma recita: “nei casi di procedibilità a querela soggetta
a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la
persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine
massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno
cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha
eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato”.
Dunque, riguardo tutti quei reati che sono perseguibili a querela, e sempre che
la querela sia remissibile, laddove l'imputato ripari integralmente il danno
tramite restituzione o risarcimento e ne elimini le conseguenze, il giudice
potrà dichiarare estinto il reato.
Aumento delle pene per alcuni reati
Vengono
aumentate le pene per alcuni reati.
Le
pene previste dall’art. 416 ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso) passano dagli attuali 4-10 anni di reclusione
a 6-12 anni di reclusione.
Quelle
previste dal primo comma dell’art. 624 bis c.p. (Furto in abitazione e furto con strappo) passano dagli attuali 1-6 anni di reclusione
a 3-6 anni di reclusione (viene aumentato anche l’importo della multa
prevista). Le pene previste dal terzo comma dello stesso articolo (ipotesi
aggravate) passano dagli attuali 3-10 anni di reclusione a 4-10 anni di
reclusione (anche in queste ipotesi viene aumentato l’importo della multa
prevista).
Le pene previste
dall’art. 625 c.p. per le ipotesi di furto aggravato passano
dagli attuali 1-6 anni di reclusione a 2-6 anni di reclusione (viene
aumentato anche l’importo della multa prevista).
Per il reato
previsto dall’art. 628 c.p. (Rapina) le pene previste dal primo
comma passano dagli attuali 3-10 anni di reclusione a 4-10 anni di
reclusione (viene aumentato anche l’importo della multa prevista); quelle
previste dal terzo comma (ipotesi aggravate) passano dagli attuali 4
anni e sei mesi-20 anni di reclusione a 5-20 anni di reclusione (anche
in queste ipotesi viene aumentato, nel minimo, l’importo della multa prevista).
Per il reato
previsto dall’art. 629 c.p. (Estorsione) le pene previste dal
secondo comma (ipotesi aggravate) passano dagli attuali 6-20 anni di
reclusione a 7-20 anni di reclusione.
Modifiche in tema di prescrizione
All’art. 158
c.p. viene introdotta una sorta di prescrizione “differita”; infatti,
riguardo alcuni reati come maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli
(art. 572 c.p.), riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.),
prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.), detenzione di
materiale pedopornografico (art. 600 quater c.p.), violenza
sessuale (art. 609 bis c.p.), adescamento di minorenni (art.
609 undecies c.p.) e stalking (art. 612 bis c.p.), se commessi nei confronti di un minore, il
termine della prescrizione viene fatto decorrere dal compimento del
diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia
stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di
prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato.
All’art.
159 c.p. viene introdotta una nuova ipotesi di sospensione della
prescrizione: infatti, il corso della prescrizione rimane sospeso
per un periodo di 18 mesi dopo la sentenza di condanna in primo grado e
di ulteriori 18 mesi dopo la condanna in appello.
All’art.
161 c.p. viene introdotta una modifica con la quale si allungano i tempi di
prescrizione per i reati di corruzione (propria e impropria), con
termini massimi pari alla pena edittale aumentata della metà della stessa (in
luogo di un quarto).
Modifiche di natura processuale
All’art. 162 c.p.p. (Comunicazione
del domicilio eletto) viene previsto che in
caso di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, dovrà essere
comunicato all'autorità procedente, insieme alla dichiarazione di elezione,
anche l'assenso del difensore domiciliatario.
Riguardo alle indagini preliminari:
- all’art. 335
c.p.p. (Registro delle notizie di reato) viene introdotto il comma 3
ter con il quale si prevede che la persona
offesa dal reato potrà chiedere informazioni
sullo stato del procedimento penale nel quale ha presentato la denuncia o la
querela, decorsi 6 mesi dalla presentazione della denuncia; le informazioni
potranno essere rese a condizione che ciò non pregiudichi il segreto
investigativo;
- all’art.
407 c.p.p. (Termini di durata massima delle indagini preliminari) viene
introdotto il comma 3 bis al fine di contrastare i tempi morti per il rinvio a giudizio o l'archiviazione: allo scadere del termine di durata massima delle indagini
preliminari il P.M. dovrà decidere entro 3 mesi se chiedere l'archiviazione o
esercitare l'azione penale, così obbligando il P.M. ad assumere una posizione
rispetto alla notizia di reato; in caso contrario l'indagine sarà avocata dal
procuratore generale presso la corte d'appello;
- all’art.
408 c.p.p. (Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di
reato) passa da 10 a 20 giorni il termine concesso alla persona
offesa per opporsi alla richiesta
di archiviazione e chiedere la prosecuzione
delle indagini; ed anche per il furto in abitazione o con strappo
(art. 624 bis c.p.p), oltre che per i delitti commessi con violenza alla
persona, il P.M. dovrà notificare alla persona offesa la richiesta di
archiviazione concedendogli 30 giorni (in luogo dei precedenti 20) per opporsi;
Riguardo ai procedimenti speciali:
- all’art.
438 c.p.p. (Presupposti del giudizio abbreviato) viene modificato il
comma 4 nel quale è aggiunta la seguente previsione: “quando
l’imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei
risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia
decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal
pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai
temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l’imputato ha facoltà di revocare la
richiesta”;
- e
ancora all’art. 438 c.p.p. viene introdotto il comma 5 bis con il
quale si prevede la possibilità per l’imputato di chiedere, subordinatamente al
rigetto da parte del giudice della richiesta di giudizio abbreviato
condizionato, il giudizio abbreviato semplice od il patteggiamento;
- sempre
riguardo al giudizio abbreviato, l’art. 442 c.p.p. prevede una
nuova disciplina in tema di riduzione di pena: infatti, se il rito abbreviato riguarda un delitto è confermata
la diminuzione della pena di un terzo; se invece si tratta di contravvenzione,
la pena è ridotta alla metà;
Riguardo al giudizio:
- all’art.
546 c.p.p. vengono precisati alcuni requisiti necessari della sentenza,
la quale dovrà contenere “la concisa esposizione dei motivi di
fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione dei risultati
acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con
l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le
prove contrarie, con riguardo: 1) all'accertamento dei fatti e alle
circostanze relative all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica; 2)
alla punibilità e alla determinazione della pena e della misura di sicurezza;
3) alla responsabilità civile da reato; 4) all'accertamento dei fatti dai quali
dipende l'applicazione di norme processuali”;
- in tema di ragguaglio
tra pene detentive e pene pecuniarie, il valore di un giorno di pena
detentiva è ridotto da 250 a 75 euro; una norma speciale sul ragguaglio
è prevista per il procedimento per decreto penale di condanna: all’art.
459 c.p.p. viene inserito il comma 1 bis, con il quale si demanda al
giudice una valutazione circa il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato
(valore che poi deve essere moltiplicato dal giudice per i giorni di pena
detentiva); e nella determinazione di tale ammontare, il giudice deve tenere
conto della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo
familiare; in ogni caso il valore non può
essere inferiore alla somma di euro 75 e non può superare di tre volte tale
ammontare.
Disciplina
delle impugnazioni
La riforma introduce
rilevanti novità anche in tema di impugnazioni.
Innanzitutto
viene stabilito che l'impugnazione possa essere proposta personalmente dall'imputato purché non
si tratti di ricorso per cassazione: dunque, la parte non potrà più provvedere
personalmente alla presentazione del ricorso per cassazione (modificati in tal senso gli artt.
571 e 613 c.p.p.).
L’art. 581 c.p.p. (Forma dell’impugnazione)
viene riformato con la previsione che l'atto di
impugnazione debba contenere necessariamente, a pena d'inammissibilità, anche l'indicazione
delle prove delle quali si deduce l'inesistenza o l'omessa o erronea
valutazione.
Viene poi introdotto l’art. 599 bis
c.p.p. con il quale si disciplina il c.d. patteggiamento
(o concordato sui motivi) in appello: le parti potranno concludere un accordo sull'accoglimento, in tutto o in
parte, dei motivi d'appello, da sottoporre al giudice d'appello, che deciderà̀
in merito in camera di consiglio. Se
l'accordo comporterà una rideterminazione della pena, anche la nuova pena dovrà
essere concordata tra le parti e sottoposta al giudice: se il giudice deciderà
di non accogliere il concordato tra le parti, dovrà ordinare la citazione a
comparire al dibattimento.
All’art.
603 c.p.p. (Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale) viene
introdotto il comma 3 bis con il quale si prevede che il giudice di secondo grado debba disporre la rinnovazione
dell'istruzione dibattimentale quando l'appello sia stato proposto dal pubblico
ministero contro una
sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova
dichiarativa.
All’art. 606 c.p.p. (Ricorso
del pubblico ministero) viene introdotto il comma 1 bis con il quale
si prevede che “se il giudice di appello
pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per
cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 1 dell’articolo 606”. Dunque, qualora in appello sia stata
confermata la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero vedrà limitati
i casi in cui potrà proporre ricorso per cassazione.
Delega
al Governo
La riforma contiene, inoltre, una
delega al Governo, che viene incaricato di riordinare il sistema
penitenziario, in particolare attraverso la semplificazione delle procedure
innanzi al magistrato e al tribunale di sorveglianza, nonché attraverso la
revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative
alla detenzione, al fine di renderle più accessibili.
Il Governo è delegato, altresì, ad
adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di intercettazioni
di conversazioni o comunicazioni. In particolare, il Governo dovrà prevedere
disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni (in
particolare dei difensori nei colloqui con l’assistito) e delle conversazioni
telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione. Inoltre, la delega
incarica il Governo di prevedere l'introduzione
di una nuova fattispecie di reato volta a punire la diffusione del contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni
telefoniche captate fraudolentemente, con finalità di recare danno alla reputazione;
la punibilità dovrà comunque ritenersi esclusa quando le registrazioni o le
riprese siano state utilizzate nell’ambito di un procedimento amministrativo o
giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.
Il Governo è
chiamato a regolare anche la disciplina dei captatori informatici (c.d. Trojan),
ossia di quei software che possono essere installati all’insaputa
dell’utente sui suoi dispositivi elettronici (cellulari, tablet, computer) per effettuare
registrazioni e raccogliere prove.
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