E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo
2017 la Legge (n. 24/2017) di riforma della responsabilità medica (recante "Disposizioni
in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia
di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie").
Le principali novità in sintesi.
Responsabilità
penale del medico: introduzione dell’art. 590 sexies c.p.
L’art. 6 della legge n. 24/2017 introduce un
nuovo articolo nel codice penale, l’art. 590 sexies (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in
ambito sanitario), il quale dispone che “se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 (omicidio colposo o lesioni personali colpose) sono commessi nell'esercizio della
professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto
dal secondo comma”; ed il secondo comma dispone al riguardo che “qualora l'evento si è verificato a causa
di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni
previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero,
in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le
raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle
specificità del caso concreto".
Dunque, con l’introduzione di questo
nuovo articolo del codice penale, viene abrogata la disposizione penale della
legge Balduzzi, che prevedeva la punibilità solo per colpa
grave nell’ipotesi in cui il sanitario si fosse attenuto a linee guida.
Inoltre, non occorre più distinguere fra colpa grave e colpa lieve poiché
l’art. 590 sexies c.p. non distingue i gradi di colpa.
Con la nuova disposizione in esame, pertanto,
la punibilità del medico, nei
casi di omicidio colposo o lesioni colpose, è esclusa in
presenza di precisi presupposti. Innanzitutto, l’evento lesivo deve essere
conseguente ad imperizia
(concetto distinto da imprudenza e negligenza), in secondo luogo il medico deve
essersi attenuto rigorosamente alle raccomandazioni previste dalle linee guida (oppure, in mancanza di queste, alle buone pratiche clinico-assistenziali), assicurandosi della
loro adeguatezza alle specificità del
caso concreto.
Responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria
L’art. 7 della legge n. 24/2017 sancisce che “la struttura sanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della
propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria,
anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice
civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Dunque, viene sancita la natura contrattuale della responsabilità della struttura
sanitaria. E ciò comporta delle importanti conseguenze, una su tutte sul
piano probatorio: la responsabilità
contrattuale ex artt 1218 e 1228 c.c., infatti, comporta che sia il debitore, in questo caso la struttura sanitaria, ad essere gravata
dell'onere di dimostrare di non aver potuto correttamente adempiere alla
propria obbligazione per una causa ad essa non imputabile.
Al contrario, il
comma 3 dell’art. 7 sancisce che il medico
“risponde del proprio
operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito
nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
Quindi, salva l’ipotesi in cui medico e
paziente abbiano inteso accordarsi contrattualmente circa l’esecuzione della
prestazione sanitaria, il medico
risponderà del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 c.c., ossia secondo la
disciplina della responsabilità
extracontrattuale. E in questo caso, a differenza di quanto previsto
per la struttura sanitaria, il regime
probatorio è diametralmente opposto: infatti, è colui che agisce per ottenere il risarcimento che ha l'onere di provare
non solo il pregiudizio subito, ma anche la riconducibilità di esso al
comportamento del medico (il paziente deve, cioè, dimostrare il nesso causale
tra il comportamento del medico e l’evento dannoso).
Tentativo obbligatorio di conciliazione
L’art. 8 della legge n. 24/2017 stabilisce che “chi intende esercitare un'azione innanzi
al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno
derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre
ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile (ricorso
per consulenza tecnica preventiva) dinanzi al giudice competente”. Dunque, prima di svolgere l'azione civile di
risarcimento danni da responsabilità sanitaria, il paziente che si ritenga
danneggiato è tenuto (a pena di improcedibilità
della propria domanda) a proporre preliminarmente un ricorso per consulenza tecnica preventiva. In alternativa la
legge consente di avvalersi del procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010.
Tale norma è ovviamente finalizzata
alla ricerca di una conciliazione tra le parti. Qualora,
tuttavia, la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il
termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile.
La partecipazione
al procedimento di consulenza tecnica
preventiva è obbligatoria
per tutte le parti, comprese le imprese
di assicurazione, che hanno l'obbligo
di formulare l'offerta di risarcimento del danno o comunicare i motivi per cui ritengono di
non formularla.
Azione di rivalsa e obbligo di
assicurazione
L’art. 9 della legge n. 24/2017 stabilisce che l'azione di rivalsa da parte della
struttura sanitaria nei confronti del medico può essere esercitata solo in caso
di dolo o colpa grave.
L’art. 10 stabilisce per le strutture sanitarie (sia
pubbliche che private) l'obbligo di
copertura assicurativa per la responsabilità
civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori
d'opera; la copertura si estende anche ai danni cagionati dal personale a
qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie sia pubbliche che
private. Resta fermo l'obbligo di
copertura assicurativa per il medico
che eserciti al di fuori della struttura sanitaria o che presti la propria
opera all’interno della stessa in regime
libero-professionale o si avvalga della stessa nell'adempimento della
propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Azione diretta
del soggetto danneggiato
L’art. 12 della legge n. 24/2017 introduce l’azione diretta del soggetto danneggiato, entro i
limiti del massimale, nei confronti dell'impresa
di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie e al medico. Dunque, il paziente
danneggiato potrà agire direttamente nei confronti dell’assicurazione per
ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza della responsabilità
della struttura sanitaria o del medico assicurati. In tali casi, tuttavia, struttura sanitaria o medico saranno litisconsorti necessari, ossia
dovranno obbligatoriamente partecipare al giudizio promosso dal danneggiato nei
confronti l’assicurazione.
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