Con la
sentenza n. 13681/2016 le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, enunciando
numerosi principi giuridici, hanno affermato l’applicabilità anche al reato di
guida in stato di ebbrezza della causa di non punibilità introdotta nel codice
penale all’art. 131 bis.
Il
primo comma di tale articolo (rubricato “esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”) afferma che “nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel
massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla
predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e
per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133,
primo comma, l'offesa è di particolare
tenuità e il comportamento risulta non abituale”.
Dunque,
l’art. 131 bis c.p. introduce nell’ordinamento penale italiano la possibilità
di considerare non punibile un comportamento, astrattamente riconducibile ad
una fattispecie penalmente rilevante, laddove il danno o il pericolo da esso
generato siano da considerarsi particolarmente tenui, e ciò in considerazione della
concreta condotta tenuta dall’agente.
Ebbene,
sia la dottrina che la giurisprudenza si sono interrogate sull’applicabilità di
tale valutazione a reati per i quali, all’apparenza, sembrava che fosse già
stato svolto a priori un giudizio circa il disvalore rilevante e quindi “non particolarmente tenue” della
fattispecie criminosa. Infatti, nei reati come quello di guida in stato di
ebbrezza (disciplinato e punito dall’art. 186 comma 2 c.d.s.) il legislatore ha
previsto precise soglie al di sotto delle quali la presenza di alcool nel
sangue è ritenuta lecita e sopra le quali, al contrario, il reato si considera
integrato. Sembra, pertanto, preclusa, in casi di questo tipo, una valutazione
che possa condurre ad una dichiarazione di non punibilità per particolare
tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p.
Tuttavia,
la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13681/2016 ha stabilito che anche
nell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza si possa e, anzi, si debba operare
una valutazione circa la condotta dell’agente e le conseguenze dannose (o di
pericolo) determinate dal suo comportamento e, alla luce di tale giudizio, si
possa applicare la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis.
Preliminarmente,
la Cassazione ricorda che il fatto particolarmente tenue va
individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di
indicatori: 1) le modalità della condotta, 2) l'esiguità del danno o
del pericolo, 3) il grado della colpevolezza. E per la Suprema Corte
non esiste un'offesa tenue o grave in sé, bensì è la concreta manifestazione
del reato che ne segna il disvalore; qualunque reato, persino l'omicidio, potrebbe
essere considerato tenue (si pensi all’ipotesi in cui la condotta illecita abbia
condotto ad abbreviare la vita solo di pochissimo).
Pertanto,
a parere della Cassazione, l’art. 131 bis c.p. non si interessa della condotta
tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al
fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto
alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. E la valutazione circa la
gravità del comportamento deve poggiare sull’accertamento dell’intensità del
dolo e del grado di colpa, nonché sulla ponderazione dell’entità del danno o
del pericolo. E proprio su quest’ultimo aspetto “nessuna precostituita preclusione categoriale è consentita, dovendosi
invece compiere una valutazione mirata sulla manifestazione del reato, sulle
sue conseguenze”. Dunque, l’art. 131 bis c.p. è applicabile anche al reato
di guida in stato di ebbrezza (fattispecie rientrante nella categoria degli
illeciti che presentano una soglia quantitativa che segna l'ambito di rilevanza
penale del fatto o che regola la gravità dell'offesa). Infatti, anche in questo
caso la valutazione deve riguardare la fattispecie concreta nel suo complesso e
quindi tutti gli aspetti già menzionati (condotta, conseguenze del
reato e colpevolezza). Ed è ovvio che quanto più ci si allontana dal
valore-soglia tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto
non specialmente esiguo, tuttavia ciò va appurato in concreto. Al riguardo, la
Cassazione presenta un esempio illuminante, quello dell'agente che, in stato di
grave alterazione alcoolica integrante la fattispecie di cui all'art. 186,
comma 2, lettera c) (ossia l’ipotesi più grave di guida in stato di ebbrezza),
si pone alla guida di un'auto in un parcheggio isolato, spostandola di qualche
metro e senza determinare alcuna situazione pregiudizievole; nella valutazione
di tale comportamento ben potrebbe essere applicata la non punibilità ai sensi
dell’art. 131 bis c.p., dal momento che, in concreto, la condotta tenuta dall’agente
ha determinato una situazione di pericolo valutabile come particolarmente
tenue.
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