venerdì 31 marzo 2017

ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE AL MARITO SE L'ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE DA PARTE DELLA MOGLIE E' CONSEGUENZA DEL TRADIMENTO DI LUI

L’art. 143 del codice civile stabilisce che “con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri”; in particolare “dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”.
Dunque, marito e moglie devono essere reciprocamente fedeli, devono riservare assistenza morale e materiale al coniuge, collaborando attivamente nella conduzione della vita familiare, e hanno il dovere di coabitare.
Qualora uno dei coniugi violi gravemente uno o più dei predetti doveri e qualora tale suo comportamento costituisca la causa determinante la crisi dell’unione matrimoniale, l’altro coniuge ha la facoltà di domandare al Tribunale che venga accertata, dichiarata e addebitata al primo la responsabilità della separazione personale dei coniugi.
Sovente capita che entrambi i coniugi affermino che la crisi matrimoniale sia conseguenza del comportamento dell’altro ed altrettanto spesso avviene che all’interno di un procedimento di separazione entrambe le parti formulino domanda di addebito della separazione all’altro coniuge.
In questi casi il Giudice è chiamato a compiere una valutazione decisiva; in particolare, sulla base delle affermazioni e delle prove sottoposte alla sua attenzione dalla parti, egli deve stabilire quale violazione dei doveri coniugali in concreto abbia determinato la crisi del matrimonio e, qualora le violazioni siano reciproche, se quelle di un coniuge non siano causa della crisi ma conseguenza del precedente comportamento scorretto dell’altro coniuge.
E proprio riguardo ad un caso simile è stata chiamata a giudicare la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7469/2017. Marito e moglie avevano affrontato un procedimento di separazione giudiziale a seguito del quale il Tribunale aveva addebitato la separazione al marito; tale decisione era stata poi confermata in appello. Col ricorso in Cassazione il marito lamentava la non corretta valutazione, in sede di giudizio di merito, del proprio comportamento, e ciò alla luce di quello tenuto dalla moglie; l’uomo, infatti, sosteneva che il suo venir meno ai doveri coniugali (in particolare l’instaurazione di una relazione extraconiugale) fosse da considerarsi non più grave e persino conseguenza del comportamento della moglie. Tuttavia, la Suprema Corte con la predetta sentenza ha affermato che correttamente il Giudice di merito aveva attentamente valutato il reciproco comportamento tenuto dai coniugi, giungendo a stabilire che l’allontanamento della moglie dalla casa coniugale (circostanza addotta dal marito per domandare l’addebito della separazione alla moglie) non avesse costituito violazione del dovere di coabitazione, essendo stato determinato proprio dalla scoperta della relazione extraconiugale intrapresa dal marito con un’altra donna; è proprio tale scoperta era stata individuata dal Giudice di merito come causa  dei continui litigi tra i coniugi e dell’irreversibile crisi matrimoniale, con la conseguente addebitabilità della separazione al marito. Dunque, la Cassazione nega che il Giudice di merito abbia omesso di valutare i comportamenti della moglie ma, al contrario, ritiene che siano stati correttamente valutati come conseguenza (e non come causa) del comportamento del marito e che conseguentemente gli stessi non avrebbero potuto incidere sull’addebitabilità della separazione, coerentemente attribuita al marito.

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