L'avvocato
Diego Colangelo è iscritto nelle liste del Patrocinio a spese dello Stato (anche detto impropriamente Gratuito Patrocinio) in
materia civile e penale.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato garantisce il diritto costituzionale di difesa.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato garantisce il diritto costituzionale di difesa.
Esso
consente ai cittadini non abbienti, al fine di essere rappresentati in
giudizio sia per agire che per difendersi, di poter nominare un avvocato e
farsi assistere a spese dello Stato.
Condizione per essere ammessi al patrocinio a spese dello stato è quella di essere titolari, in linea generale, di un reddito annuo imponibile, secondo l'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a euro 11.528,41 (Aggiornamento da Decreto del Ministro della Giustizia 7 maggio 2015 in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2015).
Condizione per essere ammessi al patrocinio a spese dello stato è quella di essere titolari, in linea generale, di un reddito annuo imponibile, secondo l'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a euro 11.528,41 (Aggiornamento da Decreto del Ministro della Giustizia 7 maggio 2015 in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2015).
Al
fine di essere rappresentata in giudizio nell'ambito di un procedimento penale, sia per agire che per difendersi, la persona non
abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua
assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino
manifestamente infondate.
Chi può essere
ammesso
Per essere ammessi al
patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente
sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione,
non superiore a euro 11.528,41.
Se l’interessato convive
con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del
beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la
famiglia. Solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari
conviventi.
Si tiene conto del solo
reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità,
ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con
quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Possono richiedere
l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
i cittadini italiani;
gli stranieri e gli
apolidi residenti nello Stato;
l’indagato, l’imputato,
il condannato, l’offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi
parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda;
colui che (offeso dal
reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del
danno e restituzioni derivanti da reato.
L’ammissione è valida per
ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure,
derivate ed incidentali, comunque connesse.
Nella fase
dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e
opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di misure di
sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di
sorveglianza (sempre che l'interessato possa o debba essere assistito da un
difensore) occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio.
Nei procedimenti civili
per il risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato, (quando le
ragioni non risultino manifestamente infondate) l’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione.
Esclusione dal patrocinio
in ambito penale
Il patrocinio a spese
dello Stato è escluso:
nei procedimenti penali
per reati di evasione in materia di imposte;
se il richiedente è
assistito da più di un difensore (è ammesso invece, ora, nei procedimenti
relativi a contravvenzioni)
per i condannati con
sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico
di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio
2008, n. 125).
Dove si presenta la
domanda
La domanda di ammissione
in ambito penale si presenta presso l'ufficio del magistrato davanti al quale pende il
processo e quindi:
alla cancelleria del GIP
se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari
alla cancelleria del
giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva
alla cancelleria del
giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti
alla Corte di Cassazione.
Come si presenta la
domanda
La domanda deve essere
presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un
documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che
dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Potrà anche essere
inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di
identità valido del richiedente.
La domanda, sottoscritta
dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:
la richiesta di
ammissione al patrocinio
le generalità anagrafiche
e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
l'attestazione dei
redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione)
l'impegno a comunicare le
eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.
Se il richiedente è
detenuto la
domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario che ne cura
la trasmissione al magistrato che procede.
Se il richiedente è agli
arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza la domanda può essere
presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la trasmissione
al magistrato che procede.
Se il richiedente è
straniero (extracomunitario)
la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi
prodotti all'estero) dell'autorità consolare competente che attesti la verità
di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità, la certificazione
può essere sostituita da autocertificazione.
Se il richiedente è
straniero ed è detenuto,
internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di
detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro
venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un
componente della famiglia dell'interessato (oppure può essere sostituita da
autocertificazione).
Cosa può decidere il
giudice competente dopo la presentazione della domanda
Entro 10 giorni, da quando è stata
presentata la domanda o da quando è pervenuta, il giudice competente verifica
l'ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:
può dichiarare l'istanza inammissibile
può accogliere l'istanza
può respingere l'istanza.
Sulla domanda il giudice
decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito
viene dato avviso all'interessato. Se detenuto, il decreto gli viene
notificato. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide
sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate
territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.
Cosa produce
l'accoglimento dell'istanza
L'interessato può
scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati
per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine
del distretto della competente corte di appello e, nei casi previsti dalle
legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato
autorizzato.
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