Opposizione a sanzione amministrativa: ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace

Quando viene notificato un verbale di accertamento di una infrazione stradale, ricorrendone i presupposti ed i motivi, vi sono due modalità per opporsi alla sanzione amministrativa comminata: tramite ricorso al Prefetto oppure attraverso il ricorso al Giudice di Pace.
RICORSO AL PREFETTO
Ai sensi dell'art. 203 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), nel termine di 60 giorni dalla notifica del verbale, è possibile proporre ricorso al Prefetto. In questo caso il ricorso si presenta in carta semplice direttamente al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione oppure all'ufficio o al comando che ha elevato la multa (ad esempio Comando dei Vigili Urbani, Polizia Stradale, Carabinieri ecc.). Il ricorso può essere consegnato direttamente oppure inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno. In entrambi i casi si possono allegare i documenti ritenuti idonei a dimostrare la fondatezza del ricorso e può essere richiesta l'audizione personale. Il Prefetto, ricevuto il dossier da parte dell’organo accertatore, esaminati i documenti e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, può respingere il ricorso ed emettere entro centoventi giorni (decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio che ha elevato la multa) un'ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima per la violazione, più le spese del procedimento. In caso di esito positivo, invece il Prefetto accoglie il ricorso e dispone l'archiviazione degli atti, comunicandola all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.
RICORSO AL GIUDICE DI PACE

In alternativa al ricorso al prefetto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 204-bis del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e dell'art. 7 del D. Lgs. 150/2011, nel termine di 30 giorni dalla notifica del verbale, è possibile proporre ricorso al Giudice di Pace. In questo caso il ricorso si presenta presso la cancelleria del Giudice di Pace competente in base al luogo in cui è stata commessa la violazione. Il ricorso può essere consegnato direttamente oppure inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno. All'atto della presentazione del ricorso occorre versare il contributo unificato dovuto in base al valore della controversia, nonché una marca da bollo da € 27,00. Il Giudice di Pace fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e ordina all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare gli atti relativi all’accertamento. All’udienza le parti possono stare in giudizio personalmente oppure a mezzo di un avvocato. Se l’opponente non compare senza un valido e giustificato motivo, il Giudice (con ordinanza appellabile) convalida il provvedimento opposto, salvo che l’illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente o che l’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato non abbia presentato la documentazione. Dopo l’istruttoria, il Giudice decide con sentenza appellabile, accogliendo o respingendo il ricorso.

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