Quando viene notificato
un verbale di accertamento di una infrazione stradale, ricorrendone i
presupposti ed i motivi, vi sono due modalità per opporsi alla sanzione
amministrativa comminata: tramite ricorso al Prefetto oppure attraverso il
ricorso al Giudice di Pace.
RICORSO AL PREFETTO
Ai sensi dell'art. 203
del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), nel termine di 60 giorni dalla
notifica del verbale, è possibile proporre ricorso al Prefetto. In questo caso
il ricorso si presenta in carta semplice
direttamente al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione oppure
all'ufficio o al comando che ha elevato la multa (ad esempio Comando dei Vigili
Urbani, Polizia Stradale, Carabinieri ecc.). Il ricorso può essere consegnato
direttamente oppure inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno. In
entrambi i casi si possono allegare i documenti ritenuti idonei a dimostrare la
fondatezza del ricorso e può essere richiesta l'audizione personale. Il
Prefetto, ricevuto il dossier da parte dell’organo accertatore, esaminati i
documenti e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, può
respingere il ricorso ed emettere entro centoventi giorni (decorrenti dalla
data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio che ha elevato la multa)
un'ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma non
inferiore al doppio della sanzione minima per la violazione, più le spese del
procedimento. In caso di esito positivo, invece il Prefetto accoglie il
ricorso e dispone l'archiviazione degli atti, comunicandola all'ufficio o comando
cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.
RICORSO AL GIUDICE DI
PACE
In alternativa al
ricorso al prefetto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 204-bis del
D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e dell'art. 7 del D. Lgs. 150/2011, nel
termine di 30 giorni dalla notifica del verbale, è possibile proporre ricorso
al Giudice di Pace. In questo caso il
ricorso si presenta presso la cancelleria del Giudice di Pace competente in
base al luogo in cui è stata commessa la violazione. Il ricorso può essere
consegnato direttamente oppure inviato con raccomandata con ricevuta di
ritorno. All'atto della presentazione del ricorso occorre versare il contributo
unificato dovuto in base al valore della controversia, nonché una marca da
bollo da € 27,00. Il Giudice di Pace fissa l’udienza di comparizione
delle parti davanti a sé e ordina all’autorità che ha emesso il provvedimento
impugnato di depositare gli atti relativi all’accertamento. All’udienza le
parti possono stare in giudizio personalmente oppure a mezzo di un avvocato. Se
l’opponente non compare senza un valido e giustificato motivo, il Giudice (con
ordinanza appellabile) convalida il provvedimento opposto, salvo che
l’illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata
dall’opponente o che l’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato non
abbia presentato la documentazione. Dopo l’istruttoria, il Giudice decide con
sentenza appellabile, accogliendo o respingendo il ricorso.
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