La legge 20 maggio
2016, n. 76 (Regolamentazione delle unione civili
tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) ha
introdotto nel nostro ordinamento i contratti di convivenza.
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Il contratto di
convivenza, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma
scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con
sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne
attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Il
professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha
autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro i successivi
dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi
per l’iscrizione all’anagrafe.
Il contratto di
convivenza reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al
quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo.
Il contratto può
contenere: a) l’indicazione della residenza; b) le modalità di
contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle
sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o
casalingo; c) il regime patrimoniale della comunione dei beni. Il
regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere
modificato in qualunque momento nel corso della convivenza.
Il contratto di
convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in
cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non
apposti.
Il contratto di
convivenza si risolve per: a) accordo delle parti; b) recesso
unilaterale; c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un
convivente ed altra persona; d) morte di uno dei contraenti.
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