Start-Up Innovative

Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, ha introdotto nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative (le cosiddette Start-Up Innovative). La normativa è stata successivamente modificata dal d.l. n. 76/2013 in vigore dal 28 giugno 2013 e dal d.l. n. 3/2015 convertito in legge n. 33/2015 in vigore dal 26/03/2015. Per questo tipo di impresa una speciale normativa interviene su materie differenti come la semplificazione amministrativa, il mercato del lavoro, le agevolazioni fiscali, il diritto fallimentare.
Le Start-Up Innovative, che dunque, possono accedere alle agevolazioni previste dalla normativa ad hoc sono società di capitali che possiedono i seguenti requisiti:
1) sono nuove o comunque hanno meno di 5 anni di attività; 
2) hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; 
3) presentano un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro; 
4) non distribuiscono utili; 
5) hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 
6) non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; 
7) possiedono almeno uno dei tre seguenti criteri: a) almeno il 15% del maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo; b)  la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale; c) l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.
Le Start-Up Innovative in possesso di tali requisiti possono avere accesso alle seguenti 
misure di agevolazione 
1. Costituzione e successive modificazioni mediante modello standard tipizzato con firma digitale L’atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e sono trasmessi al competente ufficio del Registro delle imprese. 
2. Esonero da diritti camerali e imposte di bollo: le startup innovative non dovranno pagare il diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, nonché, i diritti di segreteria e l’imposta di bollo abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle imprese. 
3. Deroghe alla disciplina societaria ordinaria: le deroghe più significative sono previste per le startup innovative costituite in forma di s.r.l.
4. Facilitazioni nel ripianamento delle perdite: in caso di perdite sistematiche le startup godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo). 
5. Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo: la startup innovativa non è tenuta ad effettuare il test di operatività per verificare lo status di società non operativa. 
6. Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA Con l’esonero dall’obbligo di apposizione del visto per la compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro le startup innovative possono ricevere rilevanti benefici in termini di liquidità durante la delicata fase degli investimenti in innovazione. 
7. Disciplina del lavoro tagliata su misura: la startup innovativa potrà assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. All’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Trascorso questo periodo iniziale, tipicamente caratterizzato da un alto tasso di rischio d’impresa, il rapporto di collaborazione assume la forma del contratto a tempo indeterminato. 
8. Facoltà di remunerare il personale in modo flessibile: fatto salvo un minimo tabellare, è lasciato alle parti stabilire quale parte della remunerazione sia fissa e quale variabile. La parte variabile può consistere in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluso quanto al punto successivo. 
9. Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale: le startup innovative possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Il regime fiscale e contributivo che si applica a questi strumenti è vantaggioso e concepito su misura rispetto alle esigenze tipiche di una startup. 
10. Credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato (valido per le assunzioni avvenute entro il 31 dicembre 2014): è stato definito un accesso prioritario alle agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato nelle startup innovative e negli incubatori certificati. Tali agevolazioni consistono in un credito d’imposta pari al 35% del costo aziendale totale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, nel primo anno del nuovo rapporto di lavoro. 
11.Introduzione di incentivi fiscali per investimenti in startup innovative provenienti da persone fisiche (detrazione Irpef del 19% dell’investimento fino a un massimo investito pari a 500mila euro) e giuridiche (deduzione dall’imponibile Ires del 20% dell’investimento fino a un massimo investito pari a 1,8 milioni di euro) per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016: gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in startup, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in startup. 
12.Introduzione dell’equity crowdfunding, la cui regolamentazione di dettaglio è stata predisposta dalla Consob. Le startup innovative possono avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso portali online autorizzati. 
13.Intervento semplificato, gratuito e diretto per le startup innovative al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, un fondo pubblico che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. La garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alle startup innovative e agli incubatori certificati, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario. 
14. Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle startup da parte dell’Agenzia ICE: include l’assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività volta a favorire l’incontro delle startup innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione. 
15. Fail-fast: sono state introdotte procedure volte a rendere più rapido e meno gravoso il processo che si mette in moto nel caso in cui la startup non decolli. 

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