Cittadinanza italiana: quali i requisiti per la domanda e quando è opportuno inoltrare un sollecito alla Pubblica Amministrazione

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.
I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.
La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti.
In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:

1) CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91, 5 febbraio 1992 come modificato dalla Legge 15.7.2009 n. 94, art. 1 comma 11)

Relativamente a questa prima tipologia, può fare richiesta di cittadinanza: a) il cittadino straniero o apolide coniugato con un cittadino/a italiano/a e residente legalmente in Italia da almeno due anni dalla data del matrimonio purchè al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi; b) lo straniero residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, purchè al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
NB I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

2) CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91, 5 febbraio 1992 )
Relativamente a questa seconda ipotesi, può fare richiesta di cittadinanza: a) il cittadino non comunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni; b) il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea residente legalmente in Italia da almeno 4 anni; c) l'apolide e il rifugiato politico residente legalmente in Italia da almeno 5 anni dal riconoscimento dello status; d) il cittadino straniero residente in Italia da almeno 3 anni con genitori o nonni nati cittadini italiani o che è nato in Italia; e) il cittadino straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione; f) il cittadino straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.

Dalla data in cui è stata depositata la richiesta della cittadinanza, le autorità hanno 730 giorni per concludere la procedura per la concessione o il diniego in base alla valutazione fatta. (art. 3 del D.P.R. n.362/1994)

Una volta trascorsi i 730 giorni, lo straniero, anche a mezzo di un avvocato di fiducia, può inviare un sollecito alla Pubblica Amministrazione per richiedere la conclusione della propria pratica. Infatti, in base alla legge 241/90 sulle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, entro l’anno da quando sono decorsi i 2 anni senza una risposta, l’interessato può inviare una lettera di diffida alla pubblica amministrazione per avere un riscontro. Spesso l'invio di una lettera di sollecito, correttamente formulata ed indirizzata, determina la rapida e positiva conclusione dell'iter burocratico necessario per ottenere la cittadinanza italiana. 

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