La cittadinanza italiana si basa sul
principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il
quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.
I cittadini stranieri, tuttavia,
possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.
La materia è attualmente regolata
dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti.
In base a questi è possibile
individuare due tipologie di concessione:
1) CONCESSIONE PER
MATRIMONIO (art. 5 L. 91, 5 febbraio 1992 come modificato dalla Legge
15.7.2009 n. 94, art. 1 comma 11)
Relativamente a questa prima
tipologia, può fare richiesta di cittadinanza: a) il cittadino straniero o
apolide coniugato con un cittadino/a italiano/a e residente legalmente in
Italia da almeno due anni dalla data del matrimonio purchè al momento
dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non sia intervenuto
lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi; b) lo straniero
residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, purchè al
momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non sia intervenuto
lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
NB I termini sono ridotti
della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
2) CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91, 5 febbraio 1992 )
Relativamente a questa seconda
ipotesi, può fare richiesta di cittadinanza: a) il cittadino non
comunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni; b) il
cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea residente
legalmente in Italia da almeno 4 anni; c) l'apolide e il rifugiato
politico residente legalmente in Italia da almeno 5 anni dal
riconoscimento dello status; d) il cittadino straniero residente in Italia da
almeno 3 anni con genitori o nonni nati cittadini italiani o che è nato in
Italia; e) il cittadino straniero maggiorenne adottato da cittadino
italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5
anni successivamente all'adozione; f) il cittadino straniero che ha
prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello
Stato Italiano.
Dalla data in cui è stata depositata la richiesta
della cittadinanza, le autorità hanno 730
giorni per concludere la procedura per la concessione o il
diniego in base alla valutazione fatta. (art. 3 del D.P.R. n.362/1994)
Una volta trascorsi i 730 giorni, lo straniero, anche a mezzo di un avvocato di fiducia, può inviare un sollecito alla Pubblica Amministrazione per
richiedere la conclusione della propria pratica. Infatti, in base alla legge
241/90 sulle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi, entro l’anno da quando sono decorsi i 2
anni senza una risposta, l’interessato può inviare una lettera di diffida alla
pubblica amministrazione per avere un riscontro. Spesso l'invio di una lettera di sollecito, correttamente formulata ed indirizzata, determina la rapida e positiva conclusione dell'iter burocratico necessario per ottenere la cittadinanza italiana.
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