La Corte di Cassazione aveva sostenuto, sino ad oggi, che le apparecchiature elettroniche per la determinazione
dell’osservanza dei limiti di velocità, non dovessero necessariamente essere sottoposte alla procedura di
verifica periodica già prevista e osservata per le apparecchiature che rilevano il
tasso alcolemico nel sangue dei conducenti.
La Corte Costituzionale, al contrario, con la predetta sentenza ha affermato che qualsiasi strumento di misura (e, dunque, anche l'autovelox), specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Dunque, per quanto riguarda i cosiddetti autovelox, l’esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare intrinsecamente irragionevole.
La conseguenza, per la Corte Costituzionale, è che l’art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, deve essere dichiarato incostituzionale in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Per gli automobilisti la sentenza della Corte Costituzionale potrebbe tradursi nella legittima speranza che da oggi siano ritenuti
viziati di illegittimità costituzionale e dichiaratamente nulli gli
accertamenti avvenuti con apparecchiature rilevatrici della velocità non
sottoposte periodicamente a taratura e controllo della funzionalità
metrica.