venerdì 19 giugno 2015

CORTE COSTITUZIONALE: NECESSARIA LA VERIFICA PERIODICA DELL'AUTOVELOX

La Corte Costituzionale, con la sentenza 113/2015 del 18 giugno 2015, ribaltando un ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada "nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura".
La Corte di Cassazione aveva sostenuto, sino ad oggi, che le apparecchiature elettroniche per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, non dovessero necessariamente essere sottoposte alla procedura di verifica periodica già prevista e osservata per le apparecchiature che rilevano il tasso alcolemico nel sangue dei conducenti. 
La Corte Costituzionale, al contrario, con la predetta sentenza ha affermato che qualsiasi strumento di misura (e, dunque, anche l'autovelox), specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Dunque, per quanto riguarda i cosiddetti autovelox, l’esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare intrinsecamente irragionevole.
La conseguenza, per la Corte Costituzionale, è che l’art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, deve essere dichiarato incostituzionale in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Per gli automobilisti la sentenza della Corte Costituzionale potrebbe tradursi nella legittima speranza che da oggi siano ritenuti viziati di illegittimità costituzionale e dichiaratamente nulli gli accertamenti avvenuti con apparecchiature rilevatrici della velocità non sottoposte periodicamente a taratura e controllo della funzionalità metrica.