martedì 15 aprile 2014

DANNO CAGIONATO DA COSA IN CUSTODIA: L'ENTE PUBBLICO E' RESPONSABILE DEL DANNO SUBITO DALL'AUTOMOBILISTA PER UNA BUCA NON SEGNALATA

La Corte di Cassazione con la sentenza 11 dicembre 2013 - 18 febbraio 2014, n. 3793 ha accolto il ricorso di una automobilista che domandava il risarcimento dei danni subiti a causa dell'incidente causato dalla presenza sul manto stradale di una buca ricolma d'acqua, non segnalata, che provocava la perdita di controllo della sua autovettura e la conseguente caduta della stessa nella sottostante scarpata.
La Suprema Corte ha stabilito che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, deve presumersi  responsabile ex art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.
Il suddetto articolo statuisce che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". 
Spiega così la Corte: "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che é irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile, non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 19.2.2008 n. 4279; Cass.19.5.2011 n. 1106; v. anche Cass. 11.3.2011 n. 5910)".
Dunque: "la responsabilità dell'ente proprietario della strada è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (Cass. 13.3.2013 n. 6306; Cass. 5.2.2013 n. 2660; Cass. 18.10.2011 n. 2108; Cass. 25.5.2010 n. 12695; Cass.7.4.2010 n. 8229; Cass. 20.11.2009 n. 24529; Cass. 19.11.2009 n. 24419; Cass. 25.7.2008 n. 20247; v. anche Cass. 28.9.2012 n. 16542)".
Da tale principio espresso dalla Suprema Corte consegue il regime probatorio agevolato nei confronti del danneggiato, dal momento che l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, consente che l’attore, per ottenere il risarcimento del danno subito, si limiti a provare l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, non essendo necessaria alcuna prova in ordine alla condotta tenuta dal custode stesso.