Nella giornata odierna la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge cosiddetta Fini-Giovanardi in materia di stupefacenti. La stessa, è bene ricordarlo, aveva equiparato le droghe "leggere" a quelle "pesanti".
Ebbene, la Corte ha ritenuto incostituzionale la procedura adottata per l'approvazione e l'introduzione di tale novità normativa. Infatti, le nuove norme in materia di droga erano state inserite con un
emendamento nella fase di conversione del decreto legge sulle Olimpiadi invernali
di Torino del 2006. Secondo la Consulta, l'incostituzionalità deriva proprio dalla violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, che regola
la procedura di conversione dei decreti-legge: una normativa in tema di stupefacenti introdotta attraverso un emendamento posto ad un decreto legge avente ad oggetto tutt'altra materia compromette l'esigenza di correlazione funzionale tra fase e volontà governativa e fase e
volontà parlamentare.
Fra l'altro, già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n.22/2012, aveva avuto modo di sancire il principio secondo il quale "l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un
decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del
testo originario" sia "imposta" dall'articolo 77, secondo comma, della
Costituzione.
Viene così cancellata la norma con cui si erano parificate ai fini
sanzionatori droghe "pesanti" e "leggere": con la legge Fini-Giovanardi erano infatti
state elevate le pene, prima comprese tra due e sei anni, per chi spaccia
hashish, prevedendo la reclusione da sei a venti anni con una multa compresa tra
i 26mila e i 260mila euro.
Con l'abrogazione della legge Fini-Giovanardi, si ha conseguentemente l'automatica riviviscenza della legge
del 1990, che prevedeva pene molto più lievi per le droghe "leggere", comprese tra
i 2 e i 6 anni di carcere contro quelle da 6 a 20 scattate con la
Fini-Giovanardi. Naturalmente saranno evidenti ed importanti gli effetti di questa pronuncia della Consulta sulle cause in corso e non ancora passate in giudicato, ma anche sulle sentenze di condanna definitive, con la possibilità per i condannati di chiedere un incidente di
esecuzione per il ricalcolo della pena.