martedì 17 dicembre 2013

IL VICINO DI CASA HA L'OBBLIGO DI VIGILANZA SUI BAMBINI AD ESSO AFFIDATI

La Corte di Cassazione ha esaminato un caso interessante, avendo così modo di stabilire alcuni principi fondamentali in tema di responsabilità per omessa sorveglianza.
Ebbene, il caso in questione riguardava un bambino che, volendo giocare con un amico all'interno del cortile dell'abitazione di quest'ultimo, riceveva il consenso dal padre, il quale lasciava che il  figlio giocasse all'interno del cortile dei vicini rassicurato dalla presenza della mamma dell'amico. Poiché quest'ultima non si era opposta alla presenza del bambino, il papà dello stesso riteneva che ella avesse implicitamente assunto la sorveglianza sul proprio figlio. I bambini stavano giocando con una spugna bagnata alla quale, dietro suggerimento del bambino ospitante era stato dato fuoco con un accendino che era andato a prendere in casa propria. La spugna aveva colpito il bambino ospite causandogli ustioni di terzo grado.
La corte di merito aveva conseguentemente ritenuto responsabile dell'incidente la mamma del bambino ospitante, ritenendo che su di essa gravasse un dovere di controllo sull'operato del figlioletto (tra l'altro avvezzo all'uso di fiammiferi).
La Suprema Corte con la sentenza 50606/2013 ha rigettato il ricorso dell'imputata, ritenuta responsabile del reato di lesioni colpose, rinvenendo su di essa una posizione di garanzia che le imponeva di vigilare sui bambini affidati. Secondo la Cassazione tale dovere è da considerarsi "discendente dal tacito consenso prestato al padre del piccolo rimasto ferito di lasciare li figlioletto nelle pertinenza esterne della sua abitazione a giocare col di lei figlio e con altri compagni". In sostanza, afferma la Corte, "acconsentendo a ciò, l’imputata assumeva gli stessi obblighi di vigilanza e di custodia gravanti sul genitore per tutto il tempo in cui il bambino rimaneva affidato alle sue cure, a nulla rilevando che la donna non abbia manifestato un espresso consenso, dovendosi esso desumere da comportamenti concludenti quali acconsentire che il piccolo si trattenesse negli spazi esterni della sua abitazione, incompatibile con una volontà contraria".

martedì 3 dicembre 2013

DOCUMENTO DEL CNF: FAMIGLIA, NELLO STUDIO LEGALE LA SOLUZIONE DELLA CRISI TRA CONTRATTI E DISCIPLINA EUROPEA CON TUTELE RAFFORZATE PER I DIRITTI “DEBOLI”

Il Consiglio Nazionale Forense, con la newsletter del 3 dicembre 2013, ha diffuso un documento dal titolo: "Famiglia, nello studio legale la soluzione della crisi tra contratti e disciplina europea con tutele rafforzate per i diritti deboli" (sottotitolo: "con la negoziazione assistita a cura dei legali, accordi autenticati esecutivi con l’omologa del Tribunale per evitare la crisi familiare; o per risolverla tutelando i diritti dei figli").
Trovo che questo breve articolo meriti di essere condiviso, pertanto ne pubblico il contenuto:
"Nello studio legale possono essere diversi gli strumenti e le vie che l’avvocato può offrire alle parti per regolamentare aspetti civili e/o patrimoniali per coniugi e conviventi, in crisi o meno. 
L’esperienza ci dice già due cose, che gli ultimi dati disponibili confermano: che ci si rivolge più spesso ad un avvocato per ottenere una consulenza, piuttosto che per farsi assistere in giudizio;  e che dopo le questioni dell’infortunistica, proprietà e lavoro, le questioni di diritto di famiglia sono quelle più trattate negli studi legali.
L’avvocato dunque, nell'ambito del diritto di famiglia, fornisce consigli e suggerimenti alla luce del quadro legislativo vigente e nel suo ruolo sociale che gli impone una considerazione attenta dei diritti dei figli; ma officia anche alla conclusione di accordi e contratti per la regolamentazione di aspetti specifici della vita familiare o in occasione di crisi coniugale.
Già la giurisprudenza della Cassazione sta iniziando a riconoscere questi accordi nell'ambito delle procedure giudiziali di separazione e divorzio, e con essi il delicato ruolo degli avvocati di comporre i diversi interessi/diritti nel quadro della valorizzazione dell’autonomia delle parti. 
E molto ancora si può fare approvando le proposte di legge già depositata in Parlamento da molte forze politiche per la introduzione della cosiddetta negoziazione assistita, una procedura co-gestita dagli avvocati delle parti per il raggiungimento di una accordo conciliativo anche in materia di diritto familiare, sottoscritto dalle parti, autenticato dall’avvocato e omologato dal Tribunale, con valore di titolo esecutivo".