giovedì 11 luglio 2013

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO

Interessante la sentenza 10 luglio 2013 n. 17089 della Corte di Cassazione, perchè espone chiaramente quali sono i criteri sui quali deve basarsi l'assegno di mantenimento del figlio in caso di separazione personale dei coniugi. Ebbene, la Corte spiega che "a seguito della separazione personale continua a trovare applicazione l’art. 147 cod. civ. che imponendo ai genitori il dovere di mantenere istruire ed educare i figli, obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale ed all’opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Poiché, peraltro, lo standard di soddisfazione di tali esigenze è correlato anche al livello economico sociale del nucleo familiare, il parametro di riferimento, ai fini della quantificazione del concorso nei predetti oneri, è costituito non soltanto dalle esigenze dei figli, ma anche dalle sostanze e dai redditi, nonché dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge”. Dunque, per determinare l'assegno di mantenimento del figlio, da una parte occorre tenere in considerazione quelli che sono gli aspetti abitativi, scolastici, sportivi, sanitari e sociali del figlio e, dall'altra occorre valutare quelle che sono le capacità di lavoro di ciascun coniuge. Coniugando questi due parametri il Giudice è tenuto a valutare la congruità dell'assegno di mantenimento dei figlio.