venerdì 28 settembre 2012

LA RESPONSABILITA' DEI GENITORI PER IL SINISTRO STRADALE CAUSATO DAL FIGLIO MINORENNE

La Corte di Cassazione con la sentenza del 25 settembre 2012 n. 12625 ha stabilito che sono responsabili i genitori del motociclista minorenne che abbia investito un pedone anche nel caso in cui il giovane si sia impossessato del mezzo senza il consenso dei genitori.


La Suprema Corte si è uniformata al principio secondo il quale, ai sensi dell’art. 2048 cod. civ., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza; sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell’attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. In tale ambito rientrano i danni provocati dalle manifestazioni di indisciplina, negligenza o irresponsabilità, nello svolgimento di attività suscettibili di arrecare danno a terzi, fra cui in particolare l’inosservanza delle norme della circolazione stradale.


I genitori, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità a loro carico, devono provare di non avere potuto impedire il fatto, intendendosi tale onere probatorio come onere di fornire la positiva dimostrazione dell’osservanza dei precetti imposti dall’art. 147 c.c. relativo ai doveri verso i figli, tra i quali quello di educare la prole. Dunque, la prova liberatoria richiesta ai genitori dall'art. 2048 c.c., di non aver potuto impedire il fatto illecito commesso dal figlio minore capace di intendere e di volere, si concreta nella dimostrazione di aver impartito al minore un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, e di aver esercitato sullo stesso una vigilanza adeguata all'età, tenendo conto delle peculiarità personali e ambientali. Questa prova liberatoria non è desumibile dalle modalità del fatto, atteso che un fatto illecito non può fornire la prova dell'adeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza adeguata, potendo soltanto, a volte, le modalità del fatto rivelare cattiva educazione e immaturità derivanti da insufficiente impegno educativo, ma non il contrario.


Nel caso di specie, secondo la ricostruzione dei genitori il figlio tredicenne si sarebbe impadronito del motociclo sottraendolo al fratello e senza il consenso paterno. Tuttavia, il padre non è riuscito a dimostrare di non aver potuto impedire il fatto, cioè di avere impartito un'educazione tale da prevenire la commissione del fatto illecito.