mercoledì 11 luglio 2012

LA CASSAZIONE SULL'INFORTUNIO "IN ITINERE"

Per infortunio "in itinere" si intende l’infortunio che occorra al lavoratore sul percorso per andare al lavoro o durante uno spostamento per ragioni di lavoro. Al riguardo la Cassazione ha individuato tre requisiti, perchè si possa parlare di infortunio in itinere, e precisamente: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento (tale percorso deve costituire per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione); b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, (non devono esserci le “divagazioni” di cui sopra o avvenga in orari non collegabili all’attività lavorativa); c) la necessità (da accertarsi caso per caso, cfr. Corte di Cassazione, Sezione lavoro, Sentenza 17/01/07, n. 995) dell’uso del veicolo privato.


Con la recente sentenza n. 11545/2012 la Cassazione ha stabilito che persino la caduta o le lesioni riportate a seguito di uno scippo durante il percorso casa lavoro possono configurare un infortunio "in itinere" indennizzabile. In particolare, per la Suprema Corte "è indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore 'in itinere’ ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell'attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo".

martedì 3 luglio 2012

LA RESPONSABILITA' IN CAPO AL CONDOMINIO PER I DANNI CAGIONATI DA COSE IN CUSTODIA

La Corte di Cassazione con la sentenza 10860/2012 ha condannato un condominio a risarcire il minore rimasto schiacciato dal portone dello stabile, affermando il principio secondo il quale "la responsabilità ex articolo 2051 del codice civile per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo; perché essa possa, in concreto, configurarsi è sufficiente che l’attore dimostri il verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode”.


Ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa solamente dal caso fortuito, il quale individua un fattore riconducibile ad un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.


Dunque, al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto causale tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.