venerdì 27 aprile 2012

CONFERMATO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE CHE FUMA SPINELLI

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6498 del 26 aprile 2012, ha ribaltato la decisione con cui la Corte d’appello aveva accolto la domanda di reintegro sul posto di lavoro avanzata da un dipendente di un istituto di credito coinvolto in un’indagine penale in quanto trovato in possesso di una notevole quantità di hashish e marijuana a seguito di un controllo di polizia. Proprio a causa di questo episodio l'istituto bancario aveva licenziato il proprio dipendente.


In secondo grado, la Corte di Appello aveva ritenuto eccessiva la sanzione del licenziamento perché seppure “la detenzione di sostanze stupefacenti non va condivisa”, una cosa è l’uso personale ed altra lo spaccio: e soltanto quest’ultimo comporterebbe la frequentazione di un ambiente “pericoloso” che “certo può costituire giusta causa del venire meno del rapporto fiduciario”, tanto più considerato il tipo di impiego presso un istituto di credito a contatto col pubblico e con il costante maneggio di denaro. Ma, ha affermato la Corte territoriale, l’uso personale della droga integra “una condotta molto meno grave” di cui non si può non tener conto e, quindi, ha annullato il licenziamento.


Al contrario, la Cassazione ha ricondotto un fenomeno sociale molto diffuso come quello del fumo delle “canne” nel novero dei comportamenti gravi che, ex articolo 2119 del codice civile, autorizzano il recesso per giusta causa, anche se tenuti fuori dall’azienda.