giovedì 21 luglio 2011

LA COSTITUZIONE ITALIANA:LA PIU' AFFASCINANTE DELLE LETTURE - ARTICOLO 23


Costituzione della Repubblica italiana, articolo 23: "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".
L'articolo 23 della Costituzione pone una riserva di legge riguardo due tipologie di prestazioni che lo Stato può imporre: 1) prestazioni personali, ossia tutte quelle attività che si traducono nell'esplicazione di energie fisiche ed intellettuali le quali possono essere imposte dallo Stato ai cittadini nell'interesse pubblico (ad esempio, la prestazione del servizio militare o l'obbligo di testimonianza); 2) prestazioni patrimoniali, ossia qualunque obbligo posto a carico dei cittadini consistente nel versamento di una determinata somma di denaro o di altri beni (ad esempio, il dovere di contribuire alle spese pubbliche).
La Costituzione, ponendo questa riserva di legge, ha il preciso scopo di evitare che a carico dei cittadini possa essere arbitrariamente imposto un obbligo consistente nel fare (prestazione personale) o nel dare (prestazione patrimoniale): spetta unicamente al Parlamento, attraverso la legge, il potere di imporre i suddetti sacrifici.
La disposizione dell'articolo 13 della Costituzione è la trascrizione nella nostra legge fondamentale del principio di legalità, poichè vieta l'esercizio di qualsiasi potere autoritativo se non è fondato sulla legge. Infatti, secondo tale principio, l'esercizio di qualsiasi potere pubblico si fonda su una previa norma attributiva della competenza: la sua ratio è quella di assicurare un uso regolato, non arbitrario, controllabile e "giustiziabile" del potere. In questo modo il cittadino riceve una tutela adeguata nei confronti del potere statuale.

mercoledì 13 luglio 2011

IN CASO DI INCIDENTE DEL MOTOCICLISTA L'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA E' RESPONSABILE PER IL GUARD RAIL DIFETTOSO


L’ente proprietario della strada che ha omesso di controllare un guard rail difettoso è da considerarsi a tutti gli effetti il responsabile in caso di sinistro stradale anche se il conducente che ne resta coinvolto viaggiava ad una velocità sostenuta. E' quanto ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 28 giugno 2011, n. 14254 con la quale si afferma che l’imprudenza del centauro non cancella la violazione del gestore, tenuto a garantire la sicurezza.
Il caso vedeva un motociclista andare a sbattere, anche a causa della forte velocità, contro i paletti di sostegno di un guard-rail, i quali risultavano sporgere dal bordo del nastro orrizzontale, anche se in maniera non vistosa. Tale anomala configurazione dei paletti determinava la mutilazione del braccio destro del motociclista.
Il fatto che il conducente del mezzo, procedendo a velocità sostenuta, si sia autonomamente posto in una relazione scorretta con la situazione di pericolo non integra una condotta tale da neutralizzare la violazione di chi gestisce l’infrastruttura di collegamento, che ha il dovere di garantire le condizioni di sicurezza. Ed infatti, la Suprema Corte ha affermato che "sussiste la responsabilità della P.A., per danni derivati da difetto di manutenzione, in quanto la stessa non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi in violazione del principio fondamentale del neminem laedere".

mercoledì 6 luglio 2011

ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE IN SEDE DI SEPARAZIONE PERSONALE


La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14553 del 4 luglio 2011 ha accolto il ricorso presentato da un uomo avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano assegnato alla moglie la casa utilizzata dai coniugi durante le vacanze.
Infatti, perché una casa possa essere assegnata in sede di separazione quale abitazione familiare è necessario che si tratti dello stesso luogo in cui si svolgeva la vita della famiglia quando la stessa era unita.
L'assegnazione risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola la vita familiare, ed è consentita, pertanto, solo con riferimento all'immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza”, dovendosi, per contro, ritenere che ne vada escluso ogni altro bene di cui i coniugi avessero la disponibilità.