I beni mobili o immobili di cui ciascun coniuge non può dimostrare la proprietà esclusiva, in sede di separazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 219 c.c., devono essere, divisi pro quota. Pertanto, nell’ipotesi in cui sono presenti delle riserve finanziarie costituite dalla partecipazione di un coniuge e questi non sia in grado di dimostrare l’entità del proprio contributo deve essere riconosciuta la comproprietà degli stessi beni.
Questa la conclusione della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 15 febbraio 2010, n. 3479.