giovedì 28 gennaio 2010

L'ASSENZA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA' PUO' COMPORTARE LA RISOLUZIONE DEL PRELIMINARE PER INADEMPIMENTO

Il preliminare di vendita può essere risolto per inadempimento del venditore nella ipotesi in cui manchi il certificato di agibilità, anche se ciò dipende dalla inerzia del Comune.Tale documento è, infatti, essenziale e, pertanto, deve esistere all’atto della sottoscrizione del rogito notarile. Lo hanno stabilito i giudici della Suprema Corte, nella recente sentenza 25040/2009.
Dunque, il ritardo del Comune nel rilascio del certificato di agibilità può costare caro al proprietario di un immobile. In assenza del documento, infatti, non solo può "saltare" la vendita del bene ma si può essere condannati a risarcire il promettente acquirente. Non rileva che l'immobile sia perfettamente in regola con le norme urbanistiche, che il sospirato certificato sia stato poi rilasciato e che il ritardo sia dovuto all'inerzia dell'ente locale nell'evadere la pratica. Grava, infatti, sul venditore l'onere di attivarsi per ottenere tempestivamente e, comunque, in tempo per la data della stipula il certificato dall'ente locale.

lunedì 11 gennaio 2010

LA CORTE DI CASSAZIONE RICONOSCE IL DANNO AI GENITORI DEL NEONATO MALFORMATO A SEGUITO DELLA TARDIVA DIAGNOSI

La Corte di Cassazione con la sentenza 4 gennaio 2010 n. 13 ha riconosciuto il risarcimento del danno a entrambi i genitori per la tardiva diagnosi di una malformazione fetale del proprio figlio. La donna, una volta fallita la tempestiva diagnosi, aveva perso la possibilità di seguire la strada dell'interruzione volontaria della gravidanza. La nascita indesiderata, ha spiegato il collegio, ha quindi determinato una radicale trasformazione delle prospettive di vita dei genitori i quali si sono trovati entrambi a dover affrontare grandi sacrifici. Di qui il riconoscimento del danno anche al marito.
Questa pronuncia, in linea con l'orientamento precedente della stessa Corte, ha posto le proprie basi sul seguente consolidato ragionamento. In caso di gravi malformazioni fetali, posto che: a) si assume come normale e corrispondente a regolarità causale che la gestante, se informata correttamente e tempestivamente sulla gravita delle patologie cui va incontro il nascituro, interrompa la gravidanza; b) il difetto d'informazione da parte del medico per omessa diagnosi prenatale impedisce l'esercizio del diritto all'aborto, il medico che abbia omesso di diagnosticare rilevanti patologie del feto è responsabile dei danni, patrimoniali e non, conseguenza immediata e diretta del suo inadempimento.