lunedì 16 novembre 2009

LA CORTE DI CASSAZIONE E LA SOSTA DEI DISABILI

A volte mi capita di dovere segnalare anche delle sentenze della Cassazione che non apprezzo e non condivido affatto. Oggi accade esattamente questo, poichè mi trovo a dovere dare spazio ad una discutibilissima pronuncia, la numero 21271 del 5 ottobre 2009, con la quale la Suprema Corte ha stabilito che (a dispetto delle circolari ministeriali) "non é gratuita la sosta di un’auto al servizio di un disabile, detentore dello speciale contrassegno di cui all'art. 12 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, qualora tale auto sia stata parcheggiata in uno spazio di sosta a pagamento a causa dell’indisponibilità di uno degli stalli riservati gratuitamente ai disabili".

lunedì 9 novembre 2009

TIA E IVA NON DOVUTA

Sulla questione riguardante l'applicablità dell'IVA sulla Tariffa d'Igiene Ambientale si è creato un vero e proprio caos, all'interno del quale è difficile orientarsi per gli esperti di diritto e, a maggior ragione, per i poveri tartassati (come in famoso film di Totò) cittadini.
Ricostruiamo la vicenda, ponendo alcuni punti fermi e partendo dalla sentenza della Corte Costituzionale della quale tutti parlano, ossia la numero
238/2009.
La Consulta si è trovata a dover decidere della legittimità costituzionale (sollevata da un Giudice di Pace di Catania) di una norma riguardante il processo tributario statuente che «appartengono alla giurisdizione tributaria […] le controversie relative alla debenza del canone […] per lo smaltimento di rifiuti urbani».
Al fine di rispondere al quesito posto, la Corte Costituzionale ha ritenuto opportuno procedere ad una sintetica ricostruzione delle linee essenziali del complesso quadro normativo in cui si inserisce la disposizione denunciata e ha ricapitolato l'evoluzione della normativa.
Così facendo, la Consulta ha posto l'attenzione dapprima sul decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il quale ha stabilito, all'art. 58, che, in relazione all'istituzione ed all'attivazione del servizio relativo allo «smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, i Comuni «debbono istituire una tassa annuale» (usualmente denominata “TARSU”). Poi la Consulta ha rivolto l'attenzione al successivo “decreto Ronchi”, cioè il d.lgs. n. 22 del 1997, il quale ha stabilito l'obbligo dei Comuni di effettuare la gestione dei rifiuti urbani e, in particolare, ha previsto l'istituzione, da parte dei Comuni medesimi, di una «tariffa» per la copertura integrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nelle zone del territorio comunale. Era tenuto al pagamento di tale tariffa – usualmente denominata tariffa di igiene ambientale (TIA) - «chiunque occupasse oppure conducesse locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale».
Su tale normativa è successivamente intervenuto l'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in vigore dal 23 aprile 2006, il quale ha soppresso la tariffa di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, sostituendola con la diversa «tariffa per la gestione dei rifiuti urbani» (come testualmente indicato nella rubrica dell'articolo), che una disposizione successiva (l'art. 5, comma 2-quater, del citato decreto-legge n. 208 del 2008) denomina «tariffa integrata ambientale (TIA)». La tariffa integrata è dovuta da chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani.
Entrambe queste due "tariffe" successive fra di loro, a detta della Corte Costituzionale, appaiono come veri e propri tributi e risultano estranei all'àmbito di applicazione dell'IVA. Infatti, la rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo - quest'ultima commisurata a mere presunzioni forfetarie di producibilità dei rifiuti interni e al costo complessivo dello smaltimento anche dei rifiuti esterni - porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un «corrispettivo» per la prestazione di servizi.
Le caratteristiche strutturali e funzionali della TIA disciplinata dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 rendono evidente che tale prelievo presenta tutte le caratteristiche del tributo menzionate al punto 7.2.1. e che, pertanto, non è inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma costituisce una mera variante della TARSU disciplinata dal d.P.R. n. 507 del 1993 (e successive modificazioni), conservando la qualifica di tributo propria di quest'ultima.
Fatta questa lunga doverosa ricostruzione della sentenza della Corte, vi è quindi da sottolineare come la Consulta non sia stata chiamata a giudicare dell'applicabilità o meno dell'IVA sulla TIA ma ne abbia trattato solo incidenter tantum.
Ciò non vuol dire, comunque, che le parole di grande rilevanza che essa ha usato debbano rimanere lettera morta. Anzi, la Corte ha contribuito a dare una corretta interpretazione della TIA, la quale deve essere considerata una vera e propria tassa, con tutte le conseguenze del caso. Prima tra tutte quella secondo la quale non può essere soggetta a IVA.
Dunque, se l'IVA non era dovuta, quanti l'hanno ingiustamente versata hanno diritto di ottenerne il rimborso. E il rimborso subisce il solo limite della prescrizione decennale.
Pertanto, a mio parere, è opportuno che quanti hanno versato ingiustamente l'IVA sulla TIA compiano un preciso atto interruttivo della prescrizione, inviando una raccomandata alla società che ha gestito il servizio.