mercoledì 29 aprile 2009

LA CASSAZIONE SULL'ASSEGNO DI DIVORZIO

Con la pronuncia 7614/2009 la Corte di Cassazione torna ad affrontare alcune problematiche relative all’assegno di divorzio.


La pronuncia giudiziale di divorzio produce effetti sia di carattere personale che patrimoniale. In ordine al secondo profilo, i giudici aditi hanno appuntato l’attenzione sull’assegno divorzile che trova la propria causa nello scioglimento del vincolo matrimoniale. L’accertamento del diritto all’assegno di divorzio si articola in due fasi collegate fra loro: una prima nella quale il giudice è chiamato a verificare l’esistenza del diritto in astratto, la seconda in cui il giudice deve procedere alla determinazione in concreto dell’assegno, sulla base di una valutazione ponderata che tenga conto delle condizioni economiche dei coniugi (si veda Cass. civ., sez. I civile, sentenza 14 gennaio 2008, n. 593).


Vediamo il caso in questione.


A seguito della pronuncia del giudice di primo grado, concernente la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, Tizio veniva condannato a corrispondere a Caia un assegno divorzile pari ad € 1.500,00. Questi proponeva appello avverso la decisione del giudice di prime cure, motivando che non ricorrevano i presupposti per la concessione alla ex moglie di un assegno divorzile. In particolare, Tizio asseriva, a sostegno delle proprie ragioni, una serie di circostanze: la mancanza dello stato di bisogno dell’ex coniuge; il modesto tenore di vita, per espressa e condivisa scelta dei partners, durante la convivenza matrimoniale; la mancata dimostrazione da parte di Caia di aver cercato un nuovo posto di lavoro. La corte d’appello riformava in parte qua, la decisione del giudice di primo grado, accogliendo per quanto di ragione il gravame e così riducendo l’ammontare dell’assegno da corrispondere a Caia in € 1.100,00. Nonostante ciò Tizio, non soddisfatto,  proponeva ricorso in Cassazione.


La Corte di cassazione ha chiarito che i giudici di merito hanno rettamente valutato la questione. Tale decisione poggia il proprio convincimento sulla base della corretta applicazione normativa e delle circostanze acquisite agli atti di causa, là dove risultavano particolarmente squilibrate le condizioni economiche tra i partners, in favore del ricorrente e là dove risultava che la controricorrente non era in grado di procurarsi un reddito che le consentisse di mantenere il pregresso tenore di vita. Di conseguenza, si desume che la corte territoriale ha condannato Tizio a corrispondere alla ex moglie un assegno divorzile, peraltro, modesto in relazione al reddito percepito da Tizio.


A tal fine, è utile ricordare l’unanime esegesi giurisprudenziale ad avviso della quale, per redditi sufficienti ad assicurare al coniuge il tenore di vita goduto, non deve farsi riferimento a quello che ha tollerato il coniuge o subito o comunque accettato durante la convivenza, se siffatto apporto viene ritenuto modesto (Cass. civ., sent. n. 3291 del 2001; Cass. civ, sent. 1557 del 2003).


Nella suddetta pronuncia si osserva, infatti, che il tenore della convivenza è stato valutato di comune accordo tra i partners, con la conseguenza che, essendo venuta meno la comunione di vita morale e spirituale fra gli stessi – sfociata, peraltro, nel divorzio – ed, essendo devoluta al giudice la congruità dell’assegno in parola, i parametri di riferimento non potranno più trovare la propria fonte esclusivamente nei pregressi accordi (facta concludentia) inter partes.


In ordine all’entità dell’assegno, la Suprema Corte ha osservato che l’accertamento del diritto all’assegno divorzile va effettuato, verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, mezzi raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso: tenore di vita che, poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base delle aspettative maturate nel corso del rapporto (ex multis Cass. civ., sez. I, sent. 09 maggio 2008, n. 11560). In particolare la Cassazione ha più volte affermato che al coniuge spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, che dovrà essere identificato, avendo riguardo alle potenzialità economiche dei coniugi, ossia sulla base dell’ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (Cass. civ., n. 4764 del 2007; Trib. Forlì, sent. 27 marzo 2008). Di conseguenza, la Corte afferma che se i coniugi scelgono di comune accordo di avere un tenore di vita basso durante il matrimonio, nonostante i redditi alti, l’assegno di dovorzio non deve essere commisurato sulla base di tale parametro. I parametri di riferimento dovranno, invece, essere valutati in maniera oggettiva, sulla base delle risorse economiche degli ex coniugi, sia di natura reddituale che patrimoniale, senza riferimento al patrimonio delle famiglie di loro appartenenza (si veda Cass. civ., sez. I, sent. 11 ottobre 2006, n. 21805).

venerdì 24 aprile 2009

25 APRILE 1945 - 25 APRILE 2009

Ho già avuto modo in passato di citare Piero Calamandrei. In occasione della festa del 25 aprile prendo in prestito dal celebre giurista le parole pronunciate in due occasioni che mi permettono di ricordare l'altissimo prezzo pagato dai nostri predecessori per la Costituzione Repubblicana. Un'eredità di valore inestimabile.


Innanzitutto, il discorso ai giovani sulla Costituzione nata dalla Resistenza (Milano, 26 gennaio 1955)


"Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un Italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra costituzione" .


Poi, la celebre epigrafe della lapide "ad ignominia" collocata nell'atrio del Palazzo Comunale di Cuneo in segno di imperitura protesta per l'avvenuta scarcerazione del criminale nazista Albert Kesselring. Quest'ultimo, comandante in capo delle forze armate di occupazione tedesche in Italia, fu processato nel 1947 per crimini di Guerra (Fosse Ardeatine, Marzabotto e altre orrende stragi di innocenti) e condannato a morte. La condanna fu commutata nel carcere a vita. Ma già nel 1952, in considerazione delle sue "gravissime" condizioni di salute, egli fu messo in libertà. Tornato in patria fu accolto come un eroe e un trionfatore dai circoli neonazisti bavaresi, di cui per altri 8 anni fu attivo sostenitore. Pochi giorni dopo il suo rientro a casa Kesselring ebbe l'impudenza di dichiarare pubblicamente che non aveva proprio nulla da rimproverarsi, ma che - anzi - gli italiani dovevano essergli grati per il suo comportamento durante i 18 mesi di occupazione, tanto che avrebbero fatto bene a erigergli... un monumento.
A tale affermazione rispose Piero Calamandrei, con una famosa epigrafe (recante la data del 4.12.1952, ottavo anniversario del sacrificio di Duccio Galimberti). Essa afferma:


Lo avrai
camerata Kesselring
il monumento che pretendi da noi italiani
ma con che pietra si costruirà
a deciderlo tocca a noi.
Non coi sassi affumicati
dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio
non colla terra dei cimiteri
dove i nostri compagni giovinetti
riposano in serenità
non colla neve inviolata delle montagne
che per due inverni ti sfidarono
non colla primavera di queste valli
che ti videro fuggire.
Ma soltanto col silenzio del torturati
Più duro d'ogni macigno
soltanto con la roccia di questo patto
giurato fra uomini liberi
che volontari si adunarono
per dignità e non per odio
decisi a riscattare
la vergogna e il terrore del mondo.
Su queste strade se vorrai tornare
ai nostri posti ci ritroverai
morti e vivi collo stesso impegno
popolo serrato intorno al monumento
che si chiama
ora e sempre
RESISTENZA

mercoledì 15 aprile 2009

CARTA DEI DIRITTI DEL PASSEGGERO

Da Marzo 2009 e' in circolazione la nuova CARTA DEI DIRITTI DEL PASSEGGERO, sesta edizione, realizzata dall'ENAC come guida e "riassunto" aggiornato di tutte le normative italiane ed europee esistenti sull'argomento. Gli argomenti trattati sono diversi, dalle regole sull'overbooking (negato imbarco) e sul ritardo/annullamento dei voli, fino alle disposizioni inerenti il bagaglio (danneggiamento, ritardo consegna, perdita). Questa edizione della carta si occupa anche degli utenti diversamente abili o a ridotta mobilita' e del trasporto liquidi a bordo.
Si tratta ovviamente di norme a cui devono attenersi le compagnie aeree che, in ogni caso, regolano il viaggio con propri contratti e possono quindi prevedere condizioni diverse, piu' favorevoli.


Essendo la Carta molto dettagliata e lunga, evidenzio di seguito solo alcuni aspetti da essa trattati, rimandando a ciascuno la lettura integrale.



IL BIGLIETTO AEREO
L'acquisto del biglietto o della prenotazione (che puo' avenire direttamente presso le filiali della compagnia aerea, presso le agenzie di viaggio, via Internet, etc.), rappresenta l'atto con il quale si perfeziona uno specifico contratto di volo.
Il potenziale passeggero deve essere messo a conoscenza, preventivamente, del contenuto di tale contratto (detto CGT, contratto generale di trasporto) e deve essergli consegnata, all'atto dell'eventuale acquisto, una ricevuta di viaggio (itinerary receipt).
 Le informazioni che devono essere date all'atto dell'acquisto sono:
- la compagnia aerea che effettuera' il volo;
- l’orario del volo;
- il tipo di aeromobile;
- le tariffe ed eventuali condizioni restrittive ad esse collegate;
- il codice di prenotazione (PNR - Passenger Name Record);
- limiti di responsabilita' della compagnia aerea in caso di decesso o lesione dei passeggeri;
- limiti di responsabilita'in caso di danno, distruzione o smarrimento del bagaglio.


VOLI IN RITARDO, ANNULLATI O NEGATI (OVERBOOKING)
Le tutele comunitarie riguardano:
- ritardo prolungato del volo: la partenza dell'aereo e' ritardata rispetto all'orario previsto;
- cancellazione del volo: il volo non parte;
- negato imbarco (overbooking): il passeggero non viene imbarcato a causa dell'eccessivo numero di prenotazioni.
Esse si applicano a tutti i voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario nonche' ai voli -effettuati da una compagnia comunitaria- in partenza da un Paese extracomunitario con destinazione un aeroporto comunitario.


NEGATO IMBARCO (OVERBOOKING)
E' il classico caso in cui le prenotazioni per il volo sono eccessive rispetto ai posti disponibili.
In questo caso la compagnia deve, per prima cosa, fare un appello ai volontari per verificare se vi siano persone disposte a cedere il proprio posto dietro concessione di benefici da concordare. 
Se non ci sono volontari, il passeggero a cui viene negato l'imbarco ha diritto a:
* Rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non usufruita oppure, in alternativa, ad un nuovo volo (riprotezione) con partenza il prima possibile o in data successiva piu' conveniente per il passeggero, a condizioni comparabili.
* Assistenza, ovvero:
- pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa;
- adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o piu' pernottamenti;
- trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.
(l'assistenza va data in precedenza alle persone con mobilita' ridotta e ai loro eventuali accompagnatori nonche' ai bambini non accompagnati).
* Compensazione pecuniaria di:
- euro 250 per i voli, intracomunitari o internazionali, inferiori o pari a 1.500 Km;
- euro 400 per i voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per quelli internazionali tra i 1.500 e i 3.500 km;
- euro 600 per i voli internazionali superiori a 3.500 km.
Se al passeggero viene offerta la possibilita' di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi -rispetto al volo prenotato- rispettivamente le due, le tre o le quattro ore, la compagnia puo' ridurre queste compensazioni del 50%.
La compensazione va pagata in contanti, con assegno bancario o con bonifico oppure, in accordo col passeggero, con buoni viaggio e/o altri servizi.
Ovviamente il pagamento della compensazione non impedisce al viaggiatore di avanzare una richiesta di rimborso del danno ulteriore, soggettivo, subito a causa del disservizio.

CANCELLAZIONE DEL VOLO
In questi casi il passeggero ha diritto a:
* Rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non usufruita oppure, in alternativa, ad un nuovo volo (riprotezione) con partenza il prima possibile o in data successiva piu' conveniente per il passeggero, a condizioni comparabili.
* Assistenza, ovvero:
- pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa;
- adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o piu' pernottamenti;
- trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.
(l'assistenza va data in precedenza alle persone con mobilita' ridotta e ai loro eventuali accompagnatori nonche' ai bambini non accompagnati).
* In alcuni casi (vedi sotto le esclusioni) anche alla compensazione pecuniaria
- euro 250 per i voli, intracomunitari o internazionali, inferiori o pari a 1.500 Km;
- euro 400 per i voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per quelli inernazionali tra i 1.500 e i 3.500 km;
- euro 600 per i voli internazionali superiori a 3.500 km.
Se al passeggero viene offerta la possibilita' di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi -rispetto al volo prenotato- rispettivamente le due, le tre o le quattro ore, la compagnia puo' ridurre
queste compensazioni del 50%.
La compensazione va pagata in contanti, con assegno bancario o con bonifico oppure, in accordo col passeggero, con buoni viaggio e/o altri servizi.
* La compensazione pecuniaria non e' dovuta nei casi in cui:
- la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali (es. avverse condizioni meteorologiche, allarmi per la sicurezza, scioperi, etc.);
- il passeggero sia stato informato della cancellazione:
a) con almeno due settimane di preavviso;
b) nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non piu' di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto;
c) meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non piu' di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto.
Ovviamente il pagamento della compensazione non impedisce al viaggiatore di avanzare una richiesta di rimborso del danno ulteriore, soggettivo, subito a causa del disservizio.


RITARDO PROLUNGATO DEL VOLO
E' dovuta assistenza in questi casi:
- ritardo di almeno due ore di voli intracomunitari o internazionali inferiori o pari a 1.500 km;
- ritardo di almeno tre ore di voli intracomunitari superiori a 1.500 km e di voli internazionali tra 1.500 e 3.500 km;
- ritardo di almeno quattro ore di voli internazionali superiori a 3.500 km.
 L'assistenza consiste in:
- pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa;
- adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o piu' pernottamenti;
- trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail. (l'assistenza va data in precedenza alle persone con mobilita' ridotta e ai loro eventuali accompagnatori nonche' ai bambini non accompagnati).
Se il ritardo e' di almeno cinque ore il passeggero ha la possibilita' di rinunciare al volo e di ottenere il rimborso del biglietto per la parte di viaggio non utilizzata, senza applicazione di penali.

giovedì 9 aprile 2009

LA CASSAZIONE NUOVAMENTE SUGLI AUTOVELOX

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7419 del 26 marzo 2009 ha ribadito ancora una volta la necessità che il c.d. autovelox sia debitamente segnalato all'automobilista, sancendo, in caso contrario, la nullità della sanzione comminata.


In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuta a mezzo apparecchiatura di controllo (autovelox), la disposizione di cui all’art. 4, d.l. n. 121 del 2002 che prevede che dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data informazione agli automobilisti non è un obbligo che ha efficacia soltanto nell’ambito dei servizi organizzativi interni della p.a. ma è finalizzato a portare a conoscenza gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazione con metodiche elettroniche. Si tratta, quindi, di una norma di garanzia dell’automobilista, la cui violazione non è priva di effetto ma cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata

mercoledì 8 aprile 2009

AUSILIARI DEL TRAFFICO

La Corte di Cassazione con la sentenza 17 marzo 2009, n. 6502 ha stabilito che gli ausiliari del traffico sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada solo nei casi in cui dette violazioni concernano le disposizioni in materia di sosta. Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse, quale la sosta in area riservata alla fermata di mezzi pubblici, l'accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico.

venerdì 3 aprile 2009

NUCLEARE? NO GRAZIE!

Chi legge le pagine del mio blog sa che sono apertamente contrario all'energia nucleare. Domenica scorsa Milena Gabanelli ha dedicato una puntata del suo programma Report proprio al tema dell'energia nucleare. Il titolo della puntata è stato "L'Inganno" e invito tutti  a guardarla con attenzione.


Testo integrale della puntata.

giovedì 2 aprile 2009

MEDIAZIONE NELLA COMPRAVENDITA DI UN IMMOBILE

Una persona mi ha esposto questo problema: "dovendo comperare casa mi sono rivolto ad una agenzia immobiliare per visitare un appartamento. Dopo avere visto l'immobile e avere mostrato il mio interesse, il titolare dell'agenzia mi ha informato che mi avrebbe contattato a breve per concludere l'accordo con il venditore. In realtà, non si è più fatto sentire. Così, dopo alcuni mesi e attraverso un'altra agenzia, ho visitato nuovamente lo stesso appartamento, ho incontrato il venditore e ho concluso l'affare. La prima agenzia, dopo avere saputo della conclusione dell'affare, mi ha contattato chiedendomi spiegazioni e domandandomi il pagamento della provvigione. Ma io ho già pagato la provvigione alla seconda agenzia, quella che, di fatto, mi ha permesso di concludere l'affare. Come mi devo comportare?"


Per rispondere a questa domanda occorre leggere con attenzione alcuni articoli del codice civile. L'articolo 1754 c.c. stabilisce che "è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza". Nel caso che ci occupa la prima agenzia si è limitata a fare visionare l'appartamento al signore che mi ha posto la presente questione ma non lo ha mai messo in contatto con il venditore dell'immobile. Inoltre, il successivo art. 1755 c.c. stabilisce che "il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento". In questo caso è stato l'intervento della seconda agenzia a propiziare e a consentire la conclusione dell'affare. Pertanto, è solo a quest'ultima che è dovuto il pagamento della provvigione.