mercoledì 26 novembre 2008

ENZO BIAGI: UN UOMO LIBERO


Enzo Marco Biagi (Pianaccio di Lizzano in Belvedere, 9 agosto 1920 – Milano, 6 novembre 2007)


Sono rimasto veramente rattristato dalla notizia che la maggioranza di centrodestra del Comune di Milano abbia deciso di non conferire ad Enzo Biagi l'onoreficenza dell'Ambrogino d'Oro (premio consegnato dal Comune di Milano ogni anno nel giorno della festa patronale, il 7 dicembre giorno in cui si celebra Sant'Ambrogio, a personalità che abbiano contribuito a dare lustro alla città meneghina).


E' sicuramente una giornata triste perchè dimostra quanto sia grande l'arroganza di una certa politica servile, inetta, stupida e al soldo del Potente.


Enzo Biagi ha conferito un enorme apporto culturale non solo alla città di Milano ma all'Italia intera. Lui, da giovane Partigiano, giornalista nella città che nel mio immaginario costituisce l'emblema della Resistenza, là dove sono nati i valori repubblicani. Purtroppo Milano sta dimenticando di essere la capitale culturale d'Italia e la politica che rappresenta la città risulta veramente indegna.


A me piace ricordare la sua perenne battaglia per la libertà di manifestazione del pensiero sancita dall'art. 21 della nostra Costituzione:


"Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione".


Val bene ricordare che qualcuno che oggi è Presidente del Consiglio tentò pochi anni fa di tappare la bocca al grande Enzo Biagi.

venerdì 14 novembre 2008

SOSTEGNO AL COMITATO "NO-INC-DESIO"


Pubblico questo banner a supporto degli amici del comitato NO-INC-DESIO, che sta combattendo una dura battaglia per la tutela della salute dei cittadini di tutta la Brianza. In particolare, il comitato si oppone alla costruzione di un nuovo inceneritore nella cittadina di Desio. Purtroppo, alla loro voce e alle loro ragioni non viene dato sufficiente spazio. Io, nel mio piccolo, intendo appoggiarli e sostenerli.


Qui il riassunto della vicenda. Qui la posizione del comitato.


Per completezza ecco il sito del comitato: http://blog.libero.it/NoIncDesio/view.php?ssonc=1917602663

LA CORTE DI CASSAZIONE SUL DANNO ESISTENZIALE

Segnalo questa importantissima sentenza della Corte di Cassazione: la n. 26972 del 11/11/2008.


Per farne comprendere meglio la portata ai non giuristi, premetto che l'art. 2059 c.c. dispone che "il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge". Per danno patrimoniale si intende quello che lede la sfera patrimoniale di un soggetto (la distruzione di un oggetto, per esempio), mentre il danno non patrimoniale concerne la lesione di diritti o interessi, costituzionalmente protetti, inerenti alla persona umana. Ebbene, quest'ultimo tipo di danno, secondo la lettera del codice civile, "deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge".


Or dunque, la sentenza de quo ha innanzitutto ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.


La Corte ha, poi, esaminato il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, stabilendo che quest’ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all’interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. E’, pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell’unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.


Da questo principio è stato tratto il corollario che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d’un danno definito “esistenziale”, inteso quale la perdita del fare areddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato.


Quando, per contro, un pregiudizio del tipo definito in dottrina “esistenziale” sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all’art. 2059 c.c..


Per quanto attiene la responsabilità contrattuale, la Corte ha precisato che anche dall’inadempimento di una obbligazione contrattuale può derivare un danno non patrimoniale, che sarà risarcibile nei limiti ed alle condizioni già viste (e quindi o nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero quando l’inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione).


Infine, per quanto attiene la liquidazione del danno, la Corte ha ricordato che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico; come pure quella di liquidare nel caso di morte di un familiare sia il danno morale, sia quello da perdita del rapporto parentale: gli uni e gli altri, per quanto detto, costituiscono infatti pregiudizi del medesimo tipo.

mercoledì 12 novembre 2008

VALIDITA' DEL TESTAMENTO OLOGRAFO

Argomento interessante quello trattato nella recente sentenza che segnalo in questa occasione. Si discute dei requisiti di validità del cosidetto testamento olografo (aggettivo di origine greca che significa scritto per intero, ossia scritto per intero di proprio pugno).


L'art. 602 c.c. dispone che "il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni".


Ebbene, la Corte di Cassazione con la sentenza N. 25845 del 27/10/2008 ha affermato che per la validità del testamento olografo si richiede (art. 602 c.c.) che esso sia scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, ma non occorre anche che la sottoscrizione avvenga contestualmente alla stesura dell'atto di ultima volontà, poiché nessuna norma ne impone la redazione in un unico contesto temporale, sicché il testatore, dopo aver redatto il documento, può completarlo successivamente con la propria sottoscrizione. Parimenti, nessun effetto invalidante può ricondursi all'eventualità che la sottoscrizione sia stata apposta dal testatore in epoca antecedente alla redazione delle disposizioni testamentarie, sempre che queste ultime precedano, nella scheda, la sottoscrizione medesima, perché solo in tal modo esse sono sicura espressione della volontà testamentaria.

mercoledì 5 novembre 2008

LORO (E PER LORO FORTUNA) HANNO GLI OBAMA E NOI PURTROPPO ABBIAMO I GASPARRI


Qui sopra il primo discorso di Obama dopo la sua elezione.


Sotto, invece, la dichiarazione di Maurizio Gaparri, secondo il quale Al Qaeda (l'organizzazione terroristica responsabile di numerosi attentati in tutto il mondo ed in particolare quello alle Torri Gemelle di New York l'11 settembre 2001) sarà felice di questo risultato politico.


Commentate voi ma la prossima volta che in Italia si andrà a votare, per favore, cercate di non eleggerlo di nuovo.


UN SINCERO AUGURIO AL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA BARACK OBAMA

Con questo post voglio portare un sincero augurio di buon lavoro al nuovo (in realtà lo sarà solo dopo la nomina da parte dei Grandi Elettori e dopo il giuramento alla Casa Bianca che si terrà il 20 gennaio prossimo) Presidente degli Stati Uniti d'America: Barack Obama.


Auguro a lui e a tutti gli americani di riuscire a migliorare questo nostro mondo. E per fare ciò ritengo imprescindibile uno sforzo comune tendente alla riaffermazione di quei principi illuministici che stanno alla base delle moderne democrazie. Principi sanciti a seguito della prima grande rivoluzione, la Rivoluzione Americana e riaffermati poco dopo in occasione della Rivoluzione Francese. I principi di uguaglianza di tutti gli uomini, principi di socialità e solidarietà, di tolleranza, di pace e di impegno politico.


A tal proposito, ritengo di grande importanza ed interesse pubblicare uno stralcio, piccolo ma molto significativo (anche per noi italiani e per la politica con la quale dobbiamo purtroppo confrontarci nel nostro paese), della Dichiarazione d'Indipendenza americana, redatto per la gran parte da Thomas Jefferson.


Noi riteniamo che le seguenti verità siano di per se stesse evidenti; che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che essi sono dotati dal loro Creatore di alcuni Diritti inalienabili, che fra questi sono la Vita, la Libertà e la ricerca delle Felicità; che allo scopo di garantire questi diritti, sono creati fra gli uomini i Governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che ogni qual volta una qualsiasi forma di Governo, tende a negare tali fini, è Diritto del Popolo modificarlo o distruggerlo, e creare un nuovo governo, che ponga le sue fondamenta su tali principi e organizzi i suoi poteri nella forma che al popolo sembri più probabile possa apportare Sicurezza e Felicità. La Prudenza, anzi, imporrà che i Governi fondati da lungo tempo non andrebbero cambiati per motivi futili e transitori; e di conseguenza ogni esperienza ha dimostrato che l'umanità è più disposta a soffrire, finché i mali sono sopportabili, che a cercare giustizia abolendo le forme alle quali sono abituati. Ma quando una lunga serie di abusi e di usurpazioni, che perseguono invariabilmente lo stesso obiettivo, evince il disegno di ridurre il popolo a sottomettersi a un dispotismo assoluto, è il loro diritto, è il loro dovere, rovesciare tale governo e affidare la loro sicurezza futura a dei nuovi Guardiani.