venerdì 30 maggio 2008

ENERGIA NUCLEARE? NO GRAZIE

  


 Aderisco con convinzione alla campagna promossa da Beppe Grillo contro l'ipotesi di utilizzo dell'energia nucleare. Un'energia che comporta troppi rischi come dimostra la tragica esperienza di Chernobyl.

PARCHEGGI A PAGAMENTO: SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO


Segnalo l'interessantissima sentenza sez II n.218 del 2008 dep 28.5.2008 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in merito alla creazione da parte della Amministrazione Comunale di parcheggi a pagamento segnalati con le strisce blu.


In particolare, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso di alcuni cittadini, annullando di conseguenza il provvedimento amministrativo col quale il Comune di Roma aveva approvato la creazione di spazi riservati alla sosta a pagamento, ricordando che l’art.7 del codice della strada consente all’Amministrazione Comunale di realizzare parcheggi a pagamento, a condizione che vengano contemporaneamente  realizzati, nelle immediate vicinanze, parcheggi gratuiti. 


E’ possibile procedere all’istituzione di parcheggi a pagamento senza la contemporanea istituzione di parcheggi gratuiti solamente “nelle zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”: nel caso in questione, invece, il Comune di Roma ha emesso una la delibera che non chiarisce la specifica ragione per la quale a zona è stata definita “di particolare rilevanza urbanistica”.


In tale decisione il TAR del Lazio si è, dunque, allineato all’autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n.116/2007), la quale ha stigmatizzato come illegittima la violazione, da parte dei Comuni, dell’”obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui è vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento”.


mercoledì 28 maggio 2008

RECESSO, RESCISSIONE E RISOLUZIONE

Prendo spunto da un fatto calcistico di queste ore, l'esonero dell'allenatore Roberto Mancini da parte della società FC Internazionale, per operare un chiarimento sui termini giuridici di recesso, rescissione e risoluzione in relazione ad un contratto. Troppo spesso, infatti, tali parole sono confuse o utilizzate in maniera errata. Vediamo.


Innanzitutto bisogna premettere che, una volta concluso, il contratto vincola le parti: esso non può essere sciolto che con un nuovo accordo delle parti stesse, oppure per cause ammesse dalla legge (art. 1372 c.c.).


Di regola, pertanto, dopo la conclusione del contratto non è consentito il recesso unilaterale, cioè il diritto di sciogliersi dal vincolo contrattuale mediante una dichiarazione comunicata all'altra parte. Le eccezioni a questa regola sono costituite primariamente dalle ipotesi di contratti di lavoro a tempo indeterminato (nell'ambito di tali contratti il lavoratore ha il diritto di recedere dal contratto che lo lega al datore, salvo l'onere di dare all'altra parte un congruo preavviso) e da quelle riguardanti i contratti con i consumatori negoziati fuori dai locali commerciali (il consumatore ha diritto di recedere dal contratto, entro dieci giorni dalla conclusione dello stesso, restituendo la merce ricevuta).


Naturalmente la facoltà di recesso può anche essere stabilita d'accordo dalle parti (recesso convenzionale).


Veniamo alla rescissione: essa determina il venir meno del contratto e può essere chiesta per due specifiche anomalie, previste dal codice civile, verificatesi al momento della conclusione del contratto. La prima di esse riguarda l'ipotesi che il contratto sia stato concluso in stato di pericolo (ad es. trovandomi in pericolo, sono costretto a promettere un compenso spropositato) (art. 1447 c.c.). La seconda riguarda l'ipotesi che il contratto sia stato concluso in stato di bisogno (ad es. trovandomi in una situazione di crisi finanziaria, vendo la mia casa ad una persona la quale, conoscendo il mio stato di difficoltà, ne approfitta per ottenere l'acquisto ad un prezzo irrisorio). (art. 1448 c.c.).


Infine, abbiamo la risoluzione: anch'essa, come nel caso della rescissione, determina il venir meno del contratto ma può essere chiesta per tre motivi specifici, previsti dal codice civile, che sopravvengono alla conclusione del contratto. Il primo motivo si ha allorquando una delle parti del contratto si dimostri inadempiendente (ossia, non adempia alla propria obbligazione contrattuale) (art. 1453 c.c.): in questo caso la parte adempiente può domandare, a sua scelta, l'adempimento forzato dell'altra parte o la risoluzione (cioè lo scioglimento) del contratto (potendo chiedere in entrambi i casi anche il risarcimento del danno). Il secondo motivo è costituito dall'impossibilità sopravvenuta della prestazione (ad es. sottoscrivo un contratto di trasporto ma, appena concluso l'accordo, il mezzo sul quale avrei dovuto viaggiare perisce a seguito di un incendio) (art. 1463 c.c.). Il terzo e ultimo motivo riguarda la cosidetta eccessiva onerosità sopravvenuta (ad es. sottoscrivo un contratto di trasporto che mi consenta di giungere, via nave, sul Mar Rosso attraverso il Canale di Suez ma, successivamente alla conclusione dell'accordo, il canale viene chiuso e il vettore avrebbe come unica alternativa la circumnavigazione dell'Africa) (art. 1467 c.c.).


Fatta chiarezza sul significato di recesso, rescissione e risoluzione possiamo divertirci a tornare sul tema dal quale siamo partiti.


La società FC Internazionale non può recedere dal contratto di lavoro (avente scadenza nel 2012) stipulato con Roberto Mancini. Non si può, dunque, parlare di recesso.


Naturalmente, alla luce di quanto sopra detto, non si può neppure parlare di rescissione, non sussistendone i presupposti.


Quanto alla risoluzione sembra anch'essa improspettabile: Roberto Mancini, per ciò che è dato conoscere, non si è dimostrato inadempiente nei confronti della società FC Internazionale; la prestazione dovuta da quest'ultima non è divenuta impossibile nè eccessivamente onerosa.


Pertanto, nonostante l'allenatore sia stato sollevato dall'incarico, il contratto tra le due parti è perfettamente valido e tuttora efficace: solo un accordo delle parti (art. 1372 c.c.) potrebbe farlo venire meno.

martedì 27 maggio 2008

DANNO DA VACANZA ROVINATA: RESPONSABILITA' DEL TOUR OPERATOR

La Corte di Cassazione, con la Sentenza 3 dicembre 2007, 24 aprile 2008, n. 10651, ha stabilito che nei casi di vacanze “tutto compreso”, se il mare non è praticabile ed il tour operator non è in grado di fornire un’alternativa valida al consumatore, si giustifica il risarcimento del danno da vacanza rovinata.


Il caso trattato dalla Suprema Corte ha riguardato quello di due persone, le quali avevano acquistato un soggiorno "tutto compreso" nell'isola di Djerba, in Tunisia, in un villaggio turistico. La loro vacanza era stata compromessa dalle condizioni di impraticabilità del mare durante tutto il loro soggiorno a causa dello scarico abusivo compiuto da una petroliera e, per tale motivo, avevano deciso di agire in giudizio contro il tour operator organizzatore per ottenere il risarcimento del danno da vacanza rovinata. Gli attori avevano lamentato la mancata adozione da parte del tour operator di misure idonee a fornire loro servizi alternativi durante il soggiorno e avevano chiesto di essere indennizzati per il danno loro derivato a causa di tale comportamento della società convenuta.


Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 647/00, aveva accolto la domanda liquidando, in favore degli attori, il danno nella complessiva somma per entrambi di lire 1.400.000, pari alla metà del costo della vacanza.


In appello il  Tribunale di Roma, con sentenza n. 5489/03, aveva confermato la decisione del Giudice di pace. Aveva ritenuto, infatti, il giudice dell'appello che il soggiorno aveva perso di utilità a causa delle condizioni di impraticabilità del mare e, conseguentemente, doveva applicarsi l'articolo 12, quarto comma, del decreto legislativo n. 111 del 1995, che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva comunitaria n. 314/1990/CEE. Secondo tale disposizione normativa, nel caso in cui, dopo la partenza, una parte dei servizi previsti dal contratto di viaggio "tutto compreso" non può essere effettuata, l'organizzatore è tenuto a predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato oppure a rimborsare il consumatore nei limiti della differenza fra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. Nella specie il Tribunale aveva riscontrato che l'operatore turistico non aveva adempiuto all'obbligo di attivarsi per offrire al cliente soluzioni alternative né aveva offerto una parziale restituzione del prezzo. 


La Corte di Cassazione ha espicitamente chiarito che "non vi è alcuna ragione, né alcuna ragione testuale in particolare, per ritenere che gli obblighi di predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato (non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore), oppure di rimborsare quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, non sussistano nel caso in cui i servizi previsti non siano fruibili per fatto non imputabile al tour operator. Quest'ultimo assume infatti un’obbligazione di risultato (cfr. Cassazione Sez. III, Sentenza n. 21343 del 09/11/2004, Rv. 578572) con la stipulazione del contratto di viaggio o soggiorno tutto compreso e di tale risultato è tenuto a rispondere".

lunedì 26 maggio 2008

IN DIRETTA CON MARCO TRAVAGLIO










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Secondo appuntamento con Marco Travaglio.


Per rivedere il suo intervento del 19 maggio clicca qui

venerdì 23 maggio 2008

23 maggio 1992 - 23 maggio 2008

Giovanni Falcone


"Occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare, costi quel che costi, perché è in ciò che sta l'essenza della dignità umana". (Giovanni Falcone)


Sedici anni fa veniva barbaramente ucciso un eroe italiano, Giovanni Falcone. La sua instancabile lotta alla mafia lo rende ai miei occhi un uomo straordinario. Provo un'enorme tristezza nel ricordare il modo in cui venne abbandonato da tutti prima del suo assassinio. Ma provo soprattutto rabbia nel rendermi conto che oggi, a distanza di sedici anni, nulla è cambiato: la politica non sostiene i magistrati che si schierano contro la criminalità ma, anzi, spesse volte li attacca, li accusa, li isola e, persino, li intimida. Mi riferisco, ovviamente, ai giudici Clementina Forleo e Luigi De Magistris ma anche ai moltissimi altri giudici che sono costretti ad operare, in condizioni difficili e nell'anonimato, contro strutture mafiose forti di capitali inimmaginabili e di un perverso sostegno politico. Allora Falcone e Borsellino: oggi quale altro giudice dovrà pagare per avere messo il naso negli interessi della mafia e della politica corrotta?


Ormai diamo per scontata una cosa che fa rabbrividire, ovvero che vi sia una commistione naturale tra la mafia e la politica. E' un'idea talmente diffusa che ormai lascia tutti indifferenti. Ciò è semplicemente folle: torniamo a scandalizzarci! Torniamo ad esigere che la politica, ossia quel potere dello stato che forma le leggi, risponda a criteri di assoluta trasparenza.


Nessun cittadino italiano deve più tollerare che un parlamentare o un consigliere regionale o un ministro oppure qualsiasi altro esponente della politica nazionale o locale, forte della propria posizione, possa permettersi di giudicare negativamente l'operato dei giudici: l'art. 101 della Costituzione repubblicana recita chiaramente che "la giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge".


Questo dev'essere chiaro a tutti: i giudici sono soggetti soltanto alla legge!


La politica non deve più potere influire sul lavoro dei magistrati: questo è il primo passo per iniziare un serio e definitivo repulisti di questo paese.

mercoledì 21 maggio 2008

PREZZI DELLA BENZINA

Segnalo questo interessantissimo sito all'interno del quale sono aggiornati costantemente i prezzi praticati da tutti i distributori di benzina in Italia.


La cosa, soprattutto in questo periodo, risulta piuttosto interessante. E' possibile, infatti, orientarsi tra tutti i distributori verso quelli che applicano i prezzi più bassi.

mercoledì 14 maggio 2008

CODICE DEL CONSUMO

Credo che sia molto utile diffondere il codice del consumo, una legge predisposta a tutela dei consumatori. Cliccando sul file qui sotto, troverete la legge per esteso.CODICE_CONSUMO_2008

AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5771 del 03/03/2008ha recentemente chiarito che gli agenti di polizia municipale possono legittimamente elevare contravvenzioni solo nell'ambito del territorio di competenza e a condizione che siano effettivamente in servizio. A tal proposito, la Suprema Corte ha confermato la sentenza che aveva provveduto all'annullamento del verbale di contestazione redatto da un agente fuori servizio.


lunedì 12 maggio 2008

ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE

A proposito delle recentissime polemiche scaturite dopo le dichiarazioni di Beppe Grillo riguardanti il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e l'on. prof. dott. Umberto Veronesi e dopo quelle rese da Marco Travaglio riguardanti il neo Presidente del Senato Renato Schifani, credo che sia importante rileggere bene il primo comma dell'articolo 21 della Costituzione repubblicana: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione".


Temo che in questo paese, nonostante molti issino figurativamente la bandiera della Libertà, ancora troppi si dimentichino che il fondamento sul quale la Libertà stessa si basa è la possibilità che ognuno ha (o dovrebbe avere) di esprimere il proprio pensiero nella forma e nei contenuti che ritiene più opportuni.


Al contrario, troppo spesso, in un clima scandalosamente omertoso, la libertà di espressione, di critica, di pensiero è oltremodo limitata.


Abbiamo una Costituzione meravigliosa, per la quale molti dei nostri nonni sono morti: rileggiamola e difendiamola quotidianamente anche nel nostro piccolo.


 

ESSERE UTILE

Salve a tutti!


Voglio far sapere a tutti coloro che visiteranno questo blog che possono porre liberamente qualsiasi quesito di natura legale. Sarà sicuramente un mio piacere (ove possibile) potere rispondere nella maniera migliore possibile.

venerdì 9 maggio 2008

IL MIO PRIMO POST

Eccomi, finalmente, a scrivere per la prima volta sul mio blog.


Il filo conduttore del blog sarà sicuramente il diritto, la legge, la giurisprudenza: ossia ciò di cui mi occupo per professione ma soprattutto per passione.


Ci sarà sicuramente spazio anche per altri temi.