mercoledì 2 luglio 2008

USO DEL TELEFONINO IN MACCHINA

Cerco di fare chiarezza circa la possibilità di configurare come illecita la semplice presenza di un telefonino su un'autovettura durante la guida.


Direi che è fondamentale partire dalla norma. L'art. 173 comma 2 cds stabilisce che "è vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani)."


Dunque la norma sanziona l'uso e non la semplice presenza in macchina dell'apparecchio telefonico. Se il conducente ha appoggiato il telefonino sul sedile del passeggero o sul cruscotto, non può rischiare nessuna sanzione.


E' importante, tuttavia, segnalare che l'uso del cellulare non consiste solamente nel fare una telefonata ma anche, per esempio, nel cercare nella rubrica un numero di telefono. Ciò è coerente con la ratio della suddetta norma: ossia, la volontà di sanzionare un comportamento che impedisca al guidatore il corretto uso delle mani sul volante e sui comandi. Infatti, il comma 2 dell'art 173 cds si conclude consentendo l'utilizzo di apparecchi vivavoce, purchè gli stessi "non richiedano per il loro funzionamento l'uso delle mani".


E a tale ratio si è uniformata anche la Cassazione, la quale nella sentenza Cass. II sez. pen.  n. 13766/08 ha stabilito che "le multe sono previste non solo se si sta parlando ma anche se si sta semplicemente cercando un numero sulla rubrica".


La Corte ha precisato che “l’uso del cellulare per la ricerca di un numero telefonico nella relativa rubrica o per qualsiasi altra operazione dall’apparecchio consentita risulta censurabile in quanto determina non solo una distrazione in genere, implicando lo spostamento dell’attenzione dalla guida all’utilizzazione dell’apparecchio, ma anche l’impegno di una delle mani sull’apparecchio con temporanea indisponibilita’ e comunque conseguenziale ritardo nell’azionamento dei sistemi di guida”.

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